Corte d'Appello di Genova – In caso di revoca dell'omologazione di un concordato preventivo e conseguente fallimento l'assuntore non è tenuto a pagare i professionisti che avevano assistito il debitore.
Corte d'Appello di Genova, Sez. II civ., 26 ottobre 2021 – Pres. Carmela Alparone, Cons. Rel. Maria Laura Morello, Cons. Angela Latella.
Concordato preventivo – Omologazione – Revoca – Obblighi dell’assuntore nei confronti dei creditori – Insussistenza – Professionisti che avevano assistito il debitore – Compenso loro spettante – Obbligo di pagamento gravante sull'assuntore – Esclusione – Fondamento.
L’adempimento degli obblighi dell’assuntore previsti nella proposta concordataria a far tempo da 120 giorni dall'omologa, comprendenti anche l'obbligo di pagamento dei professionisti che avevano assistito la società nella predisposizione della domanda di concordato, si deve ritenere presupponga la definitività dell’omologazione del concordato, sicché in caso di revoca del decreto di omologazione del concordato preventivo con il conseguente fallimento della debitrice proponente, l’assuntore non è obbligato al pagamento dei compensi a quelli stessi spettanti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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