Corte di Cassazione (33622/2021) – Comunicazione dello stato passivo ai creditori: l'omesso riferimento alla possibilità di proporre opposizione non rappresenta motivo di nullità. Presupposto per la rimessione in termini in caso di impugnazione tardiva.

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Data di riferimento: 
11/11/2021

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 novembre 2021, n. 33622 – Pres. Marco Vannucci, Rel. Eduardo Campese.

Fallimento – Esecutività dello stato passivo – Curatore - Comunicazione ex art. 97 L.F. - Omessa informazione in ordine al diritto di proporre opposizione – Ipotesi comportante  nullità – Esclusione – Fondamento.

Stato passivo - Termine per proporre opposizione – Mancato rispetto – Istanza di remissione in termini – Decadenza non determinata da causa imputabile all'opponente - Presupposto necessario perché possa venir accolta.

L'art. 97 L. fall. obbliga il curatore fallimentare ad informare i ricorrenti ex art. 93 L. fall. del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento, anche solo parziale, della loro domanda, ma l'omissione di detta specifica informazione non rappresenta motivo di nullità espressa della comunicazione ex art. 97 L. fall., né può configurarsi un'ipotesi di sua nullità c.d. "virtuale" ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.p.c. (ipotizzabile ogni qualvolta un atto violi norme imperative ovvero principi di rilevanza costituzionale), posto che la menzionata comunicazione ha natura di provocatio ad opponendum, essendo la sua trasmissione preordinata alla impugnazione dello stato passivo. (Massima ufficiale)

L'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 153, comma 2, cod. proc. civ., come novellato dalla legge n. 69 del 2009, che opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà, che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà [nello specifico, con riferimento alla comunicazione inviata via PEC ai creditori  in merito all'esecutività dello stato passivo, la Corte ha ritenuto che non costituisse motivo valido perché un creditore potesse beneficiare della rimessione in termini, al fine che la sua tardiva opposizione potesse considerarsi valida, la circostanza che il suo difensore non avesse potuto avere conoscenza di detta comunicazione a causa del malfunzionamento del sistema di computers di cui si avvaleva, in quanto sarebbe stato onere di quel legale verificare che funzionassero regolarmente]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-11-novembre-2021-n-33622-pres-vannucci-est-campese

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/26270/CrisiImpresa?Sulla-nullit%...

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: