Corte d'Appello di Roma – Accertata responsabilità degli amministratori per atti od omissioni compiuti al verificarsi di una causa di scioglimento della società da loro gestita: determinazione presuntiva del danno ai sensi dell'art. 2486, terzo co, c.c.
Corte d'Appello di Roma, Sez. III civ., 13 aprile 2021 – Pres. Giuseppe Lo Sinno, Giud. Ausiliario Rel. Maurizio Coppa, Cons. Anna Chiara Giammusso.
Fallimento – Verificarsi di una causa di scioglimento della società – Amministratori - Violazione dell’obbligo di gestione conservativa – Accertata responsabilità – Quantificazione del danno – Criterio della differenza dei netti patrimoniali ex art. 2486, comma 3, c.c. – Fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore di quella disposizione - Applicabilità – Fondamento.
Alla luce della modifica, mediante l'introduzione di un terzo comma, dell'art 2486 cc. ad opera del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, laddove sia accertata la responsabilità degli amministratori per atti od omissioni compiuti al verificarsi di una causa di scioglimento della società da loro gestita, non è più l'attore ad essere tenuto a dimostrare e quantificare il danno causato dalla condotta inadempiente di quelli, ma sono gli stessi amministratori convenuti che devono provare che il proprio comportamento non ha arrecato al patrimonio della società un danno di ammontare pari a quello presuntivamente determinato dal criterio della differenza dei netti patrimoniali (“differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione”). Detta norma si deve ritenere che possa trovare applicazione anche ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore che approdino a tale accertamento, in ragione dalla natura processuale attribuibile alla stessa con conseguente operatività del principio tempus regit actum. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/app-roma-13-aprile-2021-pres-lo-sinno-est-coppa_1
[con riferimento all'ipotesi di apertura di una procedura concorsuale e al caso che i netti patrimoniali non possano essere determinati, come da previsione della seconda parte del terzo comma dell'art. 2486 c.c., cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. Un., 6 maggio 2015, n. 9100 https://www.unijuris.it/node/2606].