Tribunale di Roma – Piano del consumatore: gli istituti di credito che, allorché hanno concesso finanziamenti al debitore, non ne hanno verificato il merito creditizio, non possono poi proporre opposizione all'omologa della proposta.

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Data di riferimento: 
05/11/2021

Tribunale di Roma, Sez.  Fallimentare, 05 novembre 2021 (data della pronuncia) – Giud. Delegato Stefano Cardinali.

Sovraindebitamento – Istituti bancari – Concessione di finanziamenti al debitore - Omessa verifica del di lui merito creditizio – Piano del consumatore – Successiva proposizione -   Divieto di presentare opposizione all’omologa.

Laddove risulti che i creditori, istituti di credito che hanno proposto opposizione all’omologa di un piano del consumatore, non abbiano provveduto, al momento della concessione dei finanziamenti, alla corretta verifica del merito creditizio della debitrice, che, alla luce del rapporto rata/reddito espressamente indicato con riferimento alla data di ciascun finanziamento, risultava decisamente inadeguato, deve trovare applicazione il disposto del riformato art. 12 bis, comma 3 bis, della L. n. 3/2012, secondo il quale “il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’art. 124 bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1/9/93 n. 385 (TUB) non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26189.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: