Tribunale di Genova – L'omologazione forzata da parte del tribunale di una proposta di concordato preventivo può aver luogo anche nel caso l'amministrazione finanziaria abbia espresso voto contrario alla transazione fiscale.
Tribunale di Genova, Sez. VII civ. - Ufficio Fallimentare, 13 maggio 2021 (data della pronuncia) – Pres. Roberto Braccialini, Rel. Andrea Balba, Giud. Pietro Spera.
Concordato preventivo – Transazione fiscale – Voto negativo espresso dell’Amministrazione finanziaria – Possibilità di omologazione forzata – Sussistenza – Presupposti - Fondamento.
Al fine dell'omologazione forzata di una proposta di concordato preventivo ai sensi del novellato quarto comma dell'art. 180 L.F. deve darsi seguito alla tesi della possibilità di superamento (c.d. cram down) del voto negativo dell’amministrazione finanziaria nei confronti della transazione fiscale contestualmente presentata, qualora l'adesione risulti determinante al fine del raggiungimento delle maggioranze di legge richieste dall'art. 177 L.F. e qualora la proposta concordataria sia più conveniente dell’alternativa liquidatoria. Il sindacato del tribunale può infatti estendersi all'esame del voto negativo come espresso da quella amministrazione e della sua motivazione in quanto le scelte dell’Erario, diversamente da quelle manifestate da ogni altro creditore privato, non sono espressione di mere scelte egoistiche, ma di tutela di interessi collettivi e devono svolgersi nel rispetto del buon andamento della pubblica amministrazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-genova-13-maggio-2021-pres-braccialini-est-balba
[cfr. in questa rivista: Tribunale Ordinario di La Spezia, 14 gennaio 2021https://www.unijuris.it/node/5474 e Corte di Cassazione, Sez. Unite Civ., 25 marzo 2021, n. 8504 https://www.unijuris.it/node/5574].