Tribunale di Mantova – Sovraindebitamento: accordo di composizione della crisi divenuto impossibile, nella fase dell'esecuzione, per ragioni non imputabili al debitore, e necessità di riavvio del procedimento.
Tribunale di Mantova, 09 novembre 2021 (data della pronuncia) – Giudice Delegato Andrea Gibelli.
Sovraindebitamento – Accordo di composizione della crisi – Omologazione – Fase dell'esecuzione – Impossibilità sopravvenuta per ragioni non imputabili al debitore – Richiesta al giudice di approvazione di una modifica unilaterale – Istanza che non può essere accolta – Necessità dell'avvio di una nuova procedura.
Laddove l'esecuzione di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, che risulti essere stato omologato, divenga, come da previsione dell'art. 13, comma 4 ter, L. 3/2012, impossibile per ragioni non imputabili al proponente (la stessa cosa può accadere con riferimento al piano del consumatore), si deve ritenere che risulti inaccoglibile l'istanza rivolta al giudice delegato di approvazione di una modifica unilaterale del piano e del programma di liquidazione, essendo necessario che il debitore proceda a riavviare il procedimento, così da addivenire ad un diverso nuovo accordo con i creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)