Tribunale di Foggia – Fallimento: termine per la proposizione, da parte della società affittuaria di un ramo d'azienda, di un reclamo avverso il decreto di trasferimento di un compendio immobiliare che lo componga.
Tribunale di Foggia, Sez. Fallimentare, 23 giugno 2021 – Pres. Rosella Anna Modarelli, Rel. Caterina Lazzara, Giud. Giuseppe Sciscioli.
Fallimento – Vendita competitiva di un complesso immobiliare – Aggiudicazione – Tribunale - Decreto di trasferimento e ingiunzione al rilascio – Società affittuaria del ramo d'azienda di cui quel complesso risulti parte - Reclamo ex art. 26 L. fall. – Soggetto da farsi rientrare tra gli “altri interessati” – Decorrenza del termine di giorni 10 per la proposizione – Giorno della trascrizione del decreto nei registri immobiliari – Ipotesi alternativa – Atto di precetto volto ad ottenere la disponibilità del bene - Giorno di notifica da parte dell'aggiudicatario.
La società affittuaria del ramo d’azienda composto dal compendio immobiliare oggetto di vendita competitiva fallimentare che voglia presentare reclamo ai sensi dell’art. 26 L. F. avverso il decreto di trasferimento del compendio de quoemesso dal Giudice delegato, essendo estranea alla vendita all’asta – che coinvolge in senso stretto l’alienante e l’acquirente, oltre che il curatore, il fallito e il comitato dei creditori – deve essere, in linea di principio, ricondotta alla categoria residuale degli “altri interessati”, comprendente i soggetti diversi dal curatore, dal fallito, dal comitato dei creditori e da chi ha chiesto al giudice l'emissione del provvedimento, e, pertanto, per essa il termine, da considerarsi perentorio, di 10 giorni per la proposizione del reclamo si deve ritenere decorra dalla data di trascrizione del decreto di trasferimento nei registri immobiliari, oggi Agenzia delle Entrate – Servizio di pubblicità immobiliare, che corrisponde al momento previsto da detta norma dell' “esecuzione delle formalità pubblicitarie disposte dal giudice delegato” [nello specifico, il Tribunale ha precisato che, in alternativa, anche qualora dovesse ritenersi che quella società, quale soggetto detentore del complesso immobiliare, risultava destinataria dell'ingiunzione di rilascio contenuta nel decreto di trasferimento e, in quanto tale, della notifica del provvedimento del giudice nel suo testo integrale e dell'atto di precetto, come eseguita nei suoi confronti dall'aggiudicataria interessata ad ottenere la disponibilità di quel bene, è dal momento in cui aveva ricevuto la notifica che si doveva far decorrere detto termine, ragion per cui ha confermato che, in entrambi i casi, il reclamo risultava essere stato proposto tardivamente e lo ha.dichiarato, pertanto, inammissibile]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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