Tribunale di Ravenna – Sovraindebitamento e liquidazione dei beni: costituisce ostacolo all'accesso a quella procedura la dolosa preordinazione della stessa in danno ai creditori o l'esercizio abusivo di tale diritto.

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Data di riferimento: 
14/10/2021

Tribunale di Ravenna, Ufficio fallimenti, 14 ottobre 2021 – Giudice Delegato Alessandro Farolfi.

Sovraindebitamento - Liquidazione del patrimonio – Apertura di quella procedura – Giudice -Verifica dell'assenza di “atti in frode” - Significato da attribuirsi a quell'espressione - Non dolosa preordinazione della procedura in danno dei creditori  - Non esercizio abusivo del relativo diritto.

Con riferimento alla procedura di liquidazione dei beni di cui all'art. 14 ter L. 3/2012, si deve ritenere che la verifica della meritevolezza in capo al debitore ancora testualmente prevista dall'art. 14 quinquies  tale legge, che prevede che il giudice verifichi al fine di disporre l'apertura di quella procedura l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, deve coordinarsi con la legittimazione attiva del liquidatore ex art 14 decies, secondo comma, all'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti di eventuali atti dispositivi, assumendo perciò il concetto di frode un termine molto più lato rispetto al solo compimento di tali atti e relativo alla sola dolosa preordinazione della procedura in danno dei creditori o esercizio abusivo del relativo diritto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26155.pdf

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