Tribunale di Genova – La cessione del quinto che grava sullo stipendio del sovraindebitato non è allo stesso opponibile laddove costituisca il cespite messo a disposizione dei creditori in sede di procedura di liquidazione dei beni.
Tribunale di Genova, 24 settembre 2021 (data della pronuncia) – Giud. Pietro Spera.
Sovraindebitamento – Procedura di liquidazione dei beni – Stipendio del proponente – Messa a disposizione dei creditori - Cessione del quinto – Inopponibilità – Fondamento.
Appare applicabile a tutte le procedure di sovraindebitamento, e quindi in particolare, come nello specifico, anche a quella di liquidazione dei beni, l’inopponibilità della cessione del quinto che il nuovo art. 8, comma 1 bis, L. 3/2012, introdotto dal D.L. 137/2020 e convertito con modificazioni in L. 176/2020, prevede esplicitamente solo per il piano del consumatore, ciò anche alla luce di più precedenti giurisprudenziali in tal senso. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26127.pdf
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-genova-24-settembre-2021-est-spera
[cfr. in questa rivista: Tribunale di Grosseto, 11 novembre 2019https://www.unijuris.it/node/5037].