Tribunale di Genova – La cessione del quinto che grava sullo stipendio del sovraindebitato non è allo stesso opponibile laddove costituisca il cespite messo a disposizione dei creditori in sede di procedura di liquidazione dei beni.

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Data di riferimento: 
24/09/2021

Tribunale di Genova, 24 settembre 2021 (data della pronuncia) – Giud. Pietro Spera.

Sovraindebitamento – Procedura di liquidazione dei beni – Stipendio del proponente – Messa a disposizione dei creditori - Cessione del quinto – Inopponibilità – Fondamento.

Appare applicabile a tutte le procedure di sovraindebitamento, e quindi in particolare, come nello specifico, anche a quella di liquidazione dei beni,  l’inopponibilità della cessione del quinto che il nuovo art. 8, comma 1 bis, L. 3/2012, introdotto dal D.L. 137/2020 e convertito con modificazioni in L. 176/2020,  prevede esplicitamente solo per il piano del consumatore, ciò anche alla luce di più precedenti giurisprudenziali in tal senso. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26127.pdf

 https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-genova-24-settembre-2021-est-spera

[cfr. in questa rivista: Tribunale di Grosseto, 11 novembre 2019https://www.unijuris.it/node/5037].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: