Tribunale di Velletri – Sovraindebitamento e decreto di apertura della liquidazione dei beni: il divieto valido per i creditori di inizio ed, in particolare, di prosecuzione delle procedure esecutive non si estende al liquidatore.
Tribunale Ordinario di Velletri, Area concorsuale, 17 agosto 2021 – Giudice Francesca Aratari.
Sovraindebitamento – Liquidazione dei beni – Decreto di apertura – Procedure esecutive o cautelari - Divieto di inizio o prosecuzione – Preclusione valida per i creditori - Facoltà di subentro da parte del liquidatore .
L'art. 14 quinquies, secondo comma, lettera b) L. 3/12 che prevede che il giudice, in sede di pronuncia del decreto di apertura di una procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter, dispone che “sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo” (riferimento temporale da intendersi “fino alla chiusura”, non prevedendo la procedura de qua un provvedimento di omologazione) non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, costituisce divieto che non preclude al liquidatore, ex art 14 novies, secondo comma, ultimo capoverso, la possibilità di subentrare nelle procedure esecutive pendenti. [nello specifico, il giudice ha ritenuto pertanto opportuno fare riferimento a quest'ultima disposizione e precisare che in una tale eventualità le procedure esecutive proseguiranno]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)