Tribunale di Reggio Calabria - Sovraindebitamento: rigetto da parte del tribunale, del reclamo proposto da un creditore avverso l'avvenuta omologazione da parte del giudice di un accordo di composizione della crisi.
Tribunale di Reggio Calabria, Sez. I civ. - Ufficio Fallimenti, 29 luglio 2021 – Pres. Rel. Tiziana Drago, Giudici Francesca R. Plutino e Stefano Cantone.
Sovraindebitamento – Accordo con i creditori – Giudice – Valutazione - Scarsa appetibilità della casa coniugale assegnata alla proponente in sede di separazione - Convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria – Omologazione – Proposizione di reclamo - Asserita commissione di atti in frode da parte della debitrice – Motivazioni addotte giudicate inconferenti - Rigetto da parte del tribunale.
Il tribunale investito del reclamo avverso il provvedimento del giudice di omologa ex art. 12 L. 3/2012 di un accordo di composizione della crisi, come pronunciato pur in presenza di asserite iniziative e/o atti fraudolenti da parte della debitrice, rigetta il reclamo laddove giudichi inconferenti i motivi addotti dal reclamante e li consideri pertanto assorbiti dalla positiva valutazione di ammissibilità della domanda de qua da parte del giudice di prime cure, che per ritenerla tale doveva averli in precedenza esaminati [tra gli altri il tribunale ha giudicato infondato il reclamo nel punto in cui faceva riferimento alla costituzione di un fondo patrimoniale avvenuta oltre cinque anni prima del deposito della proposta, come anche in quello che, essendosi la proponente in precedenza separata dal coniuge, ravvisava un atto in frode nel fatto che non si fosse poi attivata per riscuotere dei crediti vantati nei confronti di quello; ha pertanto respinto il reclamo in quanto ha ritenuto del tutto condivisibile anche il giudizio espresso in sede di omologa dal giudice in punto di convenienza dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria, considerata la scarsa appetibilità sul mercato della quota indivisa di un immobile, per di più oggetto di provvedimento di assegnazione in sede di separazione]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)