Tribunale di Milano – Sovraindebitamento ed esdebitazione del soggetto incapiente.
Tribunale Ordinario di Milano, Sez. II civ.- Fallimentare, 08 giugno 2021 – Giud. Del. Alida Paluchowski.
Sovraindebitamento – Liquidazione del patrimonio – Istanza fondata esclusivamente sul contributo di un soggetto esterno – Inammissibilità – Fondamento.
Sovraindebitamento – Soggetto incapiente – Domanda di esdebitazione – Accoglimento – Presupposti.
Si deve considerare inammissibile la domanda di liquidazione del patrimonio di cui agli art. 14 ter e ss. L. 3/2012 che, in carenza di beni e redditi futuri del ricorrente, risulti fondata esclusivamente sul contributo di un soggetto esterno, in quanto la finanza esterna non può essere considerata come bene proprio del debitore istante [nello specifico, un contributo da considerarsi di quel tipo era stato messo a disposizione del ricorrente dalla di lui consorte, che, a sua volta, aveva risorse economiche molto limitate perché titolare solo di un reddito da lavoro part-time, con cui manteneva lo stesso ricorrente, al momento disoccupato, e un loro figlio, onde a maggior ragione anche per quel motivo il tribunale ha rigettato la domanda di ammissione alla procedura di liquidazione dei beni del soggetto incapiente in quanto l'accesso a quella procedura avrebbe finito con l'aggravare la situazione già al momento precaria del nucleo familiare, impedendo ai suoi componenti di mantenere un dignitoso tenore di vita]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
La domanda di esdebitazione ex art. 14 quaterdecies L. 3/2012, come introdotto dal D.L. 137/2020, convertito con L. 176/2020, formulata da soggetto che non abbia alcuna utilità effettiva, nemmeno in prospettiva futura, da mettere a disposizione dei creditori, e quindi impossibilito a richiedere l’apertura della diversa procedura di liquidazione del patrimonio, può trovare accoglimento laddove risulti che lo stesso non abbia volontariamente assunto alcun debito in maniera sproporzionata rispetto alle sue capacità reddituali [nello specifico il tribunale ha accertato che l'indebitamento del soggetto incapiente derivava esclusivamente da attività illecite poste in essere da un soggetto terzo nelle quali era stato incolpevolmente coinvolto e ha ritenuto che lo stesso doveva considerarsi “meritevole” di veder accolta la sua istanza di aver accesso a quel beneficio non potendosi, di conseguenza, ravvisare alcuna ipotesi di dolo o colpa grave nella di lui condotta]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)