Tribunale di Bari - Concordato preventivo - Eventuale formazione delle classi e poteri del creditore.

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Data di riferimento: 
26/10/2009

Tribunale di Bari, decreto del 26 ottobre 2009

dr Franco Lucafo' presidente dr Enrico Scoditti giudice dr Michele Monteleone giudice rel.

Non può disconoscersi in capo al debitore la facoltà di scelta di non creare alcuna classe di creditori, facoltà in linea con la possibilità di formare o meno le classi concessa dal legislatore all'imprenditore che intenda prospettare ai propri creditori una proposta concordataria. (gf)

Se non sono state formate le classi, il creditore ex art. 180 4° co. prima parte l.f., può sempre proporre opposizione per sostenere che il concordato non è conveniente per la massa dei creditori; (gf)

Se sono state formate le classi ed il creditore dissenziente appartiene a una classe consenziente, può contestare la convenienza della proposta nell'esclusivo interesse della massa e non nel suo esclusivo interesse, essendo ciò inibito dall'ultima parte del 4° co. dell'art. 180 l.f. (gf)

Se sono state formate le classi ed il creditore dissenziente appartiene ad una classe dissenziente, non mettendo in discussione la maggioranza della sua classe, anzi adeguandosi, può chiedere che il tribunale valuti la convenienza della proposta per la massa anche a tutela eventuale del proprio credito. (gf)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]