Tribunale di Gela – Sovraindebitamento e accordo di composizione della crisi: presupposti richiesti affinché il tribunale possa procedere all'omologa nonostante la mancata adesione da parte dell'amministrazione finanziaria.
Tribunale Ordinario di Gela, Sez. Fallimentare, 07 giugno 2021 (data del provvedimento) – Giud. Stefania Sgroi.
Sovraindebitamento – Accordo di composizione della crisi – Mancata adesione da parte dell’amministatrazione finanziaria – Possibile omologa - Decisività dell’adesione e maggiore convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria – Necessità della sussistenza di entrambi i presupposti.
Laddove la mancata adesione dell’amministrazione finanziaria a una proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento precluda il raggiungimento della maggioranza richiesta ma detta proposta risulti per quella amministrazione meno conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, non può trovare applicazione il disposto dell'art. 12, comma 3 quater, L. n. 3/2012, come introdotto dall’art. 4 ter, comma 1, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. n. 176/2020, applicabile ex comma 2 alle procedure pendenti alla data del 25.12.2020 di entrata in vigore della legge di conversione, stante che. affinché in tal caso il tribunale possa ugualmente procedere all'omologazione di quella proposta, è necessaria la sussistenza congiunta di entrambe le condizioni, vale a dire la decisività dell'adesione e la convenienza della proposta [nello specifico, il tribunale ha respinto, pertanto, la domanda principale di omologa di quella procedura, ma ha accolto l'istanza avanzata in via subordinata dal debitore di poter avere in caso contrario accesso alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter L.3/2012]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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