Tribunale di Napoli Nord – Sovraindebitamento e piano del consumatore: considerazioni in merito a possibile durata, meritevolezza del debitore e colpa del finanziatore.

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Data di riferimento: 
11/07/2021

Tribunale di Napoli Nord, Sez. III civ., 11 luglio 2021 (data del provvedimento) – Giudice Benedetta Magliulo.

Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Previsione di una durata eccedente i cinque anni – Ammissibilità – Presupposto richiesto.

Sovraindebitamento - Piano del consumatore – Presupposto di ammissibilità – Modifica normativa - Assenza di colpa grave, mala fede o dolo – Criterio che ha sostituito il requisito della meritevolezza – Legislatore – Favor debitoris.

Sovraindebitamento - Piano del consumatore – Stato di crisi determinato dall'eccessivo ricorso a finanziamenti – Merito creditizio – Onere di valutazione gravante sul finanziatore – Cattiva gestione – Ipotesi che sposta il criterio di responsabilità.

Con riferimento a quanto prospettato dal soggetto sovraindebitato, a titolo di consumatore, per la composizione dello stato di crisi in cui è venuto a trovarsi, non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai 5 anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore. Del resto, la L. 3/12 non individua alcun limite legale alla durata del piano del consumatore, lasciando aperta la possibilità di valutare in concreto le ricadute derivanti da una eccessiva durata dello stesso. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Alla luce delle modifiche normative che hanno interessato la materia del sovraindebitamento con l’ultimo D.L. 137/2020 (cd. decreto Ristori), in particolare per quanto concerne il requisito della “meritevolezza” quale principale criterio valutativo ai fini dell’omologa del piano del consumatore, si deve ritenere che quel necessario presupposto di ammissibilità, come in precedenza concepito ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 bis, comma 3, della L. 3/2012, risulti, essere stato sostanzialmente se non espunto, quanto meno ridimensionato, in quanto, alla luce del novellato art. 7, comma 2, lett. d-ter), è ora previsto che la proposta non risulti plausibile solo quando il consumatore abbia “determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode”; la qual cosa dimostra l’intenzione del legislatore di alleviare, escludendo l'ipotesi di colpa lieve, il giudizio sulla condotta del debitore afflitto da uno stato di sovraindebitamento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Nella valutazione della colpa del consumatore non si può prescindere dalla correlativa colpa del soggetto finanziatore che abbia sottovalutato la verifica del merito creditizio, ciò in quanto da una interpretazione letterale degli artt. 9 co. 3 bis lett. e) e 12 bis co. 3 bis L. 3/12, nonché del richiamato art. 124 bis T.u.b., discende come l’onere di valutazione del merito creditizio del finanziato gravi principalmente sul finanziatore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25768.pdf

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 28 ottobre 2019, n. 27544 https://www.unijuris.it/node/4910; con riferimento alla seconda: Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. III, 02 dicembre 2020 https://www.unijuris.it/node/5418, con riferimento alla terza: Tribunale di Vicenza, 24 settembre 2020 https://www.unijuris.it/node/5308; Tribunale di Napoli, Sez. Volontaria Giurisdizione, 21 ottobre 2020 https://www.unijuris.it/node/5429 e Tribunale di Napoli Nord, III Sez. Civ., 21 dicembre 2018 https://www.unijuris.it/node/4461].

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