Corte d'Appello di Firenze – Fallimento in estensione di una società di fatto: criterio cui far ricorso per riconoscerne l'insolvenza.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
06/07/2021

Corte d'Appello di Firenze, Sez. II civ., 06 luglio 2021 – Pres. Edoardo Monti, Cons. Rel. Annamaria Loprete, Cons. Dania Mori.

Società di fatto - Fallimento in estensione – Accertamento dello stato d'insolvenza – Costituzione della stessa - Indebitamento successivo delle società socie - Riscontro.

Dal momento che una società di fatto non ha, in quanto tale, non esistendo una società formalizzata, una contabilità sua propria, per stabilire se esiste un indebitamento della stessa che ne possa, ai sensi dell'art. 147, quinto comma, L.F., comportare in quanto insolvente il fallimento (fallimento che possa poi determinare, ai sensi del primo comma, anche quello in estensione delle società socie che ne fanno parte), occorre considerare se successivamente alla costituzione di detta società vi siano debiti insorti iscritti nella contabilità delle società socie ed accertare a quanto ammonti tale indebitamento, in particolare laddove una di quelle società risulti a sua volta essere già stata in precedenza dichiarata fallita di quanto il suo indebitamento, solo considerando le insinuazioni tempestive, risulti da tal momento, a causa della confusione tra i patrimoni della società di fatto e delle società socie, lievitato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25693.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: