Corte di Cassazione (16548/2021) – Liq. coatta amministrativa: il professionista che chieda di partecipare al concorso per il riconoscimento dei compensi dovutigli matura da tale momento il diritto agli interessi legali sul capitale riconosciutogli.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 giugno 2021, n. 16548 – Pres. Francesco Antonio Genovese, Rel. Massimo Ferro.
Liquidazione coatta amministrativa - Crediti del professionista a titolo di compenso – Richiesta di partecipazione al concorso – Ammissione - Interessi moratori sul capitale – Riconoscibilità sin dal momento della domanda di partecipazione al concorso - Fondamento.
In tema di liquidazione coatta amministrativa, ai fini dell’insinuazione al passivo del credito per compensi professionali il “dies a quo” di decorrenza degli interessi moratori corrisponde con la data di costituzione in mora del debitore, rappresentata dalla richiesta di partecipazione al concorso per lo stesso credito in linea capitale. La prestazione principale, attinente dall’origine ad un debito di valuta, genera, infatti, interessi moratori in ragione dell’inadempimento ex art. 1282 c.c., con computo in misura legale ex art. 1224 c.c. sin dalla messa in mora costituita dalla domanda d’ammissione. (Massima ufficiale)
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-11-giugno-2021-n-16548-pres-genove-est-ferro
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25704.pdf
[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 maggio 2018 n. 11966 https://www.unijuris.it/node/4125].