Commissione tributaria regionale Lombardia – Debiti tributari e notifica di una cartella di pagamento dopo la presentazione di una istanza di concordato preventivo: considerazioni in tema di applicabilità di sanzioni e interessi.

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Data di riferimento: 
11/07/2022

Commissione tributaria regionale Lombardia, Sez. 01, 11 luglio 2022 – Pres. Domenico Chindemi, Rel. Mariantonietta Monfredi, Giud. Renato Colavolpe.

Contribuente - Istanza di concordato preventivo – Presentazione - Agenzia delle Entrate – Cartella di pagamento - Notifica successiva – Imposte maturate antecedentemente al deposito della domanda di ammissione – Legittimità – Irrogazioni di sanzioni – Termine per il pagamento non anteriormente scaduto – Inammissibilità – Applicabilità degli interessi al tasso legale – Fondamento.

E' legittima l'emissione da parte dell'Agenzia delle Entrate di una cartella di pagamento nei confronti di un contribuente in concordato preventivo se relativa ad imposte maturate antecedentemente alla presentazione dell'istanza di ammissione a quella procedura e non riguardanti la fase esecutiva, ma non è legittima l'irrogazione di sanzioni il cui presupposto (mancato pagamento delle imposte entro il termine previsto) si sia verificato in data successiva alla presentazione di detta istanza. Quanto agli interessi, sebbene il ritardo non sia dovuto o imputabile al contribuente, tenuto conto che il creditore tributario in quanto assistito da privilegio non subisce la sospensione del loro corso, nemmeno nel corso della procedura fallimentare vera e propria, si devono viceversa considerare dovuti al tasso legale dal momento dell'ammissione del contribuente alla procedura di concordato preventivo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27779.pdf

[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: