Tribunale di Bari – Sovraindebitamento e procedura ex art. 14 ter L. 3/2012: esclusione da liquidazione della somma necessaria alle esigenze del debitore e del suo nucleo familiare. Valutazione rimessa alla discrezionalità del tribunale.

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Data di riferimento: 
17/05/2021

Tribunale di Bari, Sez. IV civ., 17 gennaio 2021 – Pres. Rel. Raffaella Simone, Giud. Nicola Magaletti e Assunta Napoliello.

Sovraindebitamento – Procedura di liquidazione dei beni – Debitore - Insufficienza del patrimonio – Fattore non decisivo – Rilascio di tutti i beni disponibili – Presupposto necessario – Messa a disposizione dello stipendio - Esclusione  dei soli crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c. e di quanto necessario alle esigenze familiari – Quantificazione del relativo ammontare da parte del debitore – Valutazione finale spettante al tribunale – Possibile riduzione dell'importo prospettato.

Il procedimento di liquidazione previsto dall'art. 14 ter della L. n. 3/2012, secondo l'espressa previsione del primo comma, deve riguardare tutti i beni del debitore in stato di sovraindebitamento, con la sola esclusione di quelli indicati dal comma 6 (in particolare, con riferimento a stipendi e pensioni, di quelli  di cui alla lettera b) , vale a dire di quanto, secondo la valutazione discrezionale del tribunale, necessiti al debitore per il mantenimento suo e della sua famiglia), sicché l'insufficienza del patrimonio si deve ritenere non osti all'apertura della procedura, qualora la proposta del debitore preveda, comunque, il rilascio in favore del liquidatore di tutti i beni che lo costituiscono [il tribunale, con riferimento all'ammontare minimo (novecento Euro mensili, che costituiscono la soglia di povertà) indicato dal debitore, lavoratore dipendente, come necessario alle sue esigenze familiari, ha ritenuto che quell'importo potesse ritenersi condivisibile in caso di nucleo familiare mono reddito, non già nel caso di specie, ove il reclamante poteva contare sul contributo del coniuge, percettore di ulteriore reddito stipendiale, e che, per tale ragione, ben poteva ipotizzarsi la riduzione dell'importo mensile da escludere dalla liquidazione, come proposto dal debitore].  (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/25575#gsc.tab=0

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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: