Corte d'Appello di Milano – Proposta di concordato con continuità aziendale: l'utile ricavabile non è equiparabile alla finanza esterna e non può esserne previsto l'utilizzo in violazione del principio della graduazione dei crediti.
Corte d'Appello di Milano, Sez. IV civ., 14 gennaio 2021 (data della pronuncia) – Pres. Maria Gisella Nardo, Cons. Est. Vinicia Licia Serena Candolino.
Concordato preventivo – Continuità diretta o indiretta – Utile conseguibile – Non equiparabilità alla c.d. “finanza esterna” - Previsione di ripartizione – Necessario rispetto del principio della graduazione dei crediti.
L’utile ricavabile dalla continuità aziendale diretta o in diretta, (c.d. surplus concordatario) non può essere equiparato alla c.d. finanza estranea al patrimonio del debitore in quanto solo quest'ultima, non incrementando l'attivo, né aggravando il passivo, risulta “neutra” e come tale liberamente utilizzabile anche in alterazione della graduazione dei crediti privilegiati, di cui l'art. 161, secondo comma, L.F. imporrebbe viceversa il rispetto. Non è pertanto condivisibile la tesi liberale che propone di considerare legittima qualsiasi azione concordataria che comporti il miglior soddisfacimento dei creditori e propone di fotografare il patrimonio del debitore, sul quale i creditori concordatari avrebbero potuto soddisfarsi, al momento dell'ingresso nella procedura, vale a dire della presentazione/pubblicazione della domanda di concordato, e di “separarlo” dalle ulteriori e diverse risorse create per effetto della continuità, che costituirebbero un diverso valore da considerarsi di risanamento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25589.pdf
[cfr. in questa rivista, nello stesso senso, seppur non utilizzi espressamente il termine ”surplus concordatario”: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 giugno 2020, n. 10884 https://www.unijuris.it/node/5275e con riferimento al requisito della “neutralità” proprio della finanza esterna: Cassazione civile, Sez. I, 8 giugno 2012, n.9373https://www.unijuris.it/node/1517].