Corte di Cassazione (14361/2021) – Non ricorribilità per cassazione dei provvedimenti del giudice delegato e dal tribunale in merito allo scioglimento o alla sospensione dei contratti in corso al momento della presentazione della domanda di concordato.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 25 maggio 2021, n. 14361 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Massimo Ferro.
Concordato preventivo – Contratti in corso – Proponente - Domanda di sospensione o scioglimento – Provvedimenti del GD e del tribunale – Ricorso per cassazione – Improponibilità – Fondamento - Concordato preventivo – Contratti in corso – Domanda di sospensione o scioglimento – Tribunale – Omessa pronuncia – Dichiarazione immediata di inammissibilità della proposta concordataria – Carattere assorbente di quella pronuncia - Motivazione addotta in tal senso - Ricorribilità per cassazione – Esclusione.
Deve escludersi che in sede di concordato preventivo siano ricorribili per cassazione, in quanto atti di volontaria giurisdizione privi di portata e contenuto decisori, strumentali alle funzioni tutorie, di controllo e direzione di quella procedura, i provvedimenti di autorizzazione allo scioglimento o sospensione dei contratti in corso, assunti, a seguito di richiesta del debitore, dal giudice delegato o dal tribunale a norma dell'art. 169 bis L.F., trattandosi di istanze proponibili sia con il ricorso, sia dopo il decreto di ammissione e reiterabili nel corso della procedura, pertanto inidonee a produrre effetti di diritto sostanziale con efficacia di giudicato. Una identica delimitazione dell'ambito impugnatorio in cassazione si deve ritenere operi a maggior ragione nell'ipotesi in cui si contesti da parte del proponente che il tribunale abbia omesso di pronunciarsi in merito alla domanda di scioglimento dei contratti in corso di cui all'art. 169 bis L.F. da lui proposta in sede di ricorso ed abbia direttamente dichiarato ex art. 162, secondo comma, L.F, inammissibile, per carenza dei presupposti di cui agli artt. 160 e 161 L.F., la proposta di concordato; ciò in quanto la pronuncia di rigetto della proposta concordataria aveva assunto carattere assorbente, onde risultava non necessario, come da motivazione addotta a giustificazione della omessa decisione sul punto, pronunciarsi espressamente su una questione da considerarsi assorbita. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)