Corte di Cassazione - Spetta il privilegio al professionista associato se il rapporto é tra professionista e cliente.

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Data di riferimento: 
22/10/2009

Corte di Cassazione, Sez. I Civile 22 ottobre 2009, n. 22439 - Pres. Proto - Est. Nappi.

Fallimento - Creditori privilegiati - Crediti relativi alle retribuzioni dei professionisti - Prestazione d'opera resa in regime di associazione professionale - Privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cod. civ. - Spettanza - Condizioni - Personalità del rapporto con il cliente - Necessità - Fattispecie.

Il privilegio generale sui beni mobili del debitore, previsto dall'art. 2751-bis cod. civ. per le retribuzioni dei professionisti, trova applicazione anche nel caso in cui il creditore sia inserito in un'associazione professionale, costituita con altri professionisti per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività, a condizione che il rapporto di prestazione d'opera si instauri tra il singolo professionista ed il cliente, soltanto in tal caso potendosi ritenere che il credito abbia per oggetto prevalente la remunerazione di un'attività lavorativa, ancorché comprensiva delle spese organizzative essenziali al suo autonomo svolgimento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato il decreto con cui il tribunale fallimentare aveva escluso l'ammissione al passivo in via privilegiata del credito relativo al compenso dovuto per l'attività professionale prestata da un avvocato, senza accertare se l'inserimento di quest'ultimo in un'associazione professionale fosse tale da escludere il carattere personale del rapporto con il cliente poi fallito). (fonte CED - Corte di Cassazione)

(Provvedimento, titolo e massima tratti, previa autorizzazione, dalla rivista on.line www.ilcaso.it )

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]