Tribunale di Padova – Sovraindebitamento e piano del consumatore: può ritenersi che rivesta la qualifica di consumatore il socio di minoranza di una società, privo di poteri gestori, chiamato a rispondere di un debito di quella.

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Data di riferimento: 
06/04/2021

Tribunale di Padova,  Sez. I civ., 06 aprile 2021 (data della pronuncia).

Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Debito derivante dalla qualità di socio di minoranza di una società – Assenza di poteri gestori e di amministrazione – Non fallibilità -  Possibile accesso a quella procedura.

Può avvalersi della qualifica di consumatore al fine della proposizione della specifica procedura prevista dalla L. 3/2012 per la composizione della crisi da sovraindebitamento il socio di minoranza privo di poteri gestori o di amministrazione e come tale non fallibile nel caso sia chiamato a rispondere di un debito che derivi dalla rideterminazione del reddito d'impresa di una società. E' infatti ben vero che tale debito risulta riconducibile ad una attività imprenditoriale,  ma è altrettanto vero che, in un caso di quel tipo, può essere richiamato il principio enunciato, in tema di garanzia, dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea 19.11.2015 n. 534 secondo cui la nozione di consumatore ai sensi dell'art. 2 lett. b) della direttiva UE n. 93/2013 ha carattere oggettivo e pertanto va verificato, alla luce di un criterio funzionale, se il rapporto contrattuale esaminato rientri o meno nell'ambito delle attività estranee alla professione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25524.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: