Tribunale di Mantova – Sovraindebitamento e liquidazione di beni: prededucibilità del credito del legale che ha assistito il debitore. Ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e di ipoteca: soddisfazione preferenziale dei creditori garantiti.
Tribunale di Mantova, Sez. II civ., 07 giugno 2021 (data della pronuncia) – Giudice Delegato Mauro P. Bernardi.
Sovraindebitamento – Procedura di liquidazione dei beni – Legale che ha assistito il debitore – Credito da considerarsi prededucibile – Fondamento.
Sovraindebitamento – Procedura di liquidazione dei beni – Legale che ha assistito il debitore – Prededucibilità del di lui credito – Liquidazione di beni pignorati o ipotecati – Assegnazione del ricavato – Priorità da riconoscersi ai creditori garantiti.
Al credito del legale che ha assistito il debitore sovraindebitato in sede di presentazione di una domanda di liquidazione dei beni ex art. 14 ter L. 3/2012 (secondo un orientamento giurisprudenziale seppur non uniforme, necessariamente) deve riconoscersi natura prededotta e ciò alla stregua della previsione contenuta nell’art. 14 duodecies, comma 2, di detta legge trattandosi di credito sorto in funzione della liquidazione, dovendosi ritenere che la diversa previsione contenuta nell’art. 13, comma 4 bis (come modificato dalla legge 176/2020 di conversione del decreto-legge n. 137/2020 ma applicabile anche alle procedure pendenti), che fa ora esplicito riferimento ai crediti dei professionisti, sia frutto di un mero difetto di coordinamento non sussistendo ragioni per diversificare il trattamento del compenso dell’avvocato nelle tre procedure di sovraindebitamento e rilevandosi che la natura prededotta del credito del tipo in questione viene riconosciuta nell’ambito delle procedure concorsuali sulla base della analoga disposizione di cui all’art. 111, comma II, L.F. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Il credito da considerarsi prededucibile del legale che ha assistito il debitore in sede di presentazione di una domanda di liquidazione dei beni deve essere, in sede di assegnazione del ricavato della liquidazione dei beni oggetto di pegno e di ipoteca, posposto a quelli dei creditori garantiti e ciò in virtù della specifica previsione contenuta nell’art. 14 duodecies, comma 2, della legge n. 3/2012 (di tenore identico rispetto a quello di cui all’art. 13, comma 4 bis, mentre un diverso criterio è previsto dall’art. 111 ter L.F., che non è tuttavia applicabile analogicamente alla fattispecie in esame stante la specialità della disciplina contenuta nelle due disposizioni della legge n. 3/2012 sopra menzionate), dovendosi aggiungere che lo stesso non può qualificarsi come spesa generale della procedura di sovraindebitamento in quanto sorto anteriormente alla sua apertura e non inerendo alla gestione del patrimonio messo a disposizione dei creditori dal debitore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I, 12/05/2010, n. 11500 https://www.unijuris.it/node/3521; Tribunale di Pavia, Sez. I civ. - Ufficio Fallimenti, 01 marzo 2021 https://www.unijuris.it/node/553; Tribunale di Massa, 28 Gennaio 2016 https://www.unijuris.it/node/3210 e Tribunale di Vicenza, 29.4.2014 https://www.unijuris.it/node/2300]