Tribunale di Lucca – Sovraindebitamento e procedura di liquidazione dei beni: inammissibilità della presentazione da parte dei creditori di domande tardive di partecipazione.
Tribunale Ordinario di Lucca, Sez. Fallimentare, 03 dicembre 2020 e Sez. I civ., 22 gennaio 2021- – G.D. Carmine Capozzi ; Pres. Giulio Giuntoli, Rel. Michele Fornaciari, Giud. Giacomo Lucente.
Sovraindebitamento –Liquidazione dei beni – Creditori - Partecipazione alla procedura – Termine entro il quale devono presentare domanda – Fissazione da parte del liquidatore – Presentazione di domande tardive – Inammissibilità – Fondamento.
Sovraindebitamento –Liquidazione dei beni – Creditori - Presentazione di domande tardive di partecipazione – Ipotesi eccezionali che la rendono ammissibile.
L’accertamento del passivo nella liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L. 3/2012 è stato strutturato secondo una procedura propria e autonoma che, a differenza di quanto avviene in sede fallimentare, non prevede e non ammette le domande tardive e riserva la formazione dello stato passivo al liquidatore nel rispetto della tempistica da questi prescelta. Nessuna lacuna, pertanto, si può ritenere che risulti presente nel sistema da colmare con il ricorso alla analogia legis o all' analogia iuris, mediante richiamo alle disposizioni sulla tempistica previste per l'insinuazione al passivo in ambito fallimentare, in particolare a quelle che contemplano la possibilità della presentazione di domande non solo tardive, ma persino, a determinate, condizioni, anche supertardive. Ciò in quanto, altrimenti, non avrebbe senso tutta la costruzione degli artt.14 sexies, septies e octies L.3/2012. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Al fine del riconoscimento dell'ammissibilità della presentazione, in sede di liquidazione del patrimonio, di domande tardive, possono trovare applicazione, quali clausole di chiusura, i principi generali immanenti al sistema del processo civile e anche a quello del procedimento amministrativo: se il creditore non ha ricevuto la comunicazione ex art.14 sexies, L, 3/2012, potrà presentare domanda anche oltre il termine fissato dal liquidatore; analogamente potrà fare quando, pur avendo ricevuto la comunicazione, non ha potuto presentare la domanda di partecipazione per fatto a lui non imputabile, vale a dire per ragioni di forza maggiore o caso fortuito. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25379.pdf
[nello specifico, il Tribunale, investito del reclamo proposto dal creditore ex art. 14 octies, ultimo comma e 10, sesto comma, L.3/2012, avverso la decisione del giudice delegato che aveva confermato il provvedimento adottato dal liquidatore che aveva considerato inammissibile la domanda tardiva che gli era stata presentata ha, a sua volta, confermato tale circostanza e ribadito che la scadenza del termine poteva essere superata solo nei due casi di mancata ricezione della comunicazione o di sussistenza dei presupposti per la remissione in termini; ha, altresì, sottolineato come anche qualora si ammettesse che il termine previsto dall'art. 14 sexies, lettera b), L. 3/2012 debba considerarsi ordinatorio e non perentorio, ciò comporterebbe unicamente, in base ai principi generali, la possibilità di una sua proroga purché, però, la presentazione della domanda di proroga venga presentata prima della scadenza del termine di partecipazione alla liquidazione come fissato dal liquidatore].