Tribunale di Udine – Sovraindebitamento e procedura di liquidazione dei beni: possibilità che lo stipendio del debitore sia appreso anche oltre ai limiti previsti dall'art. 545 c.p.c. e dal D.P.R. 180/1950.
Tribunale Ordinario di Udine, Sez. II civ., 18 maggio 2021 – Giudice Gianmarco Calienno.
Sovraindebitamento - Liquidazione del Patrimonio – Debitore titolare del solo reddito da lavoro dipendente - Applicazione dei limiti di apprensione ex art. 545 c.p.c. ed ex D.P.R. 180/1950 – Esclusione – Cessione volontaria e/o forzosa dello stipendio – Percentuale da ricomprendersi nell'attivo liquidabile.
Con riferimento alla domanda di liquidazione dei beni ex art. 14 ter L. 3/2012, come proposta da un soggetto sovraindebitato, non proprietario di beni immobili e di beni mobili registrati ed in possesso solo di una modesta liquidità, che risulti pertanto poter fare affidamento solo sul suo reddito da lavoro dipendente, si deve ritenere che lo stipendio mensile che lo stesso, detratta la parte necessaria al mantenimento suo e della famiglia, si offre di mettere a disposizione dei creditori al fine della composizione dello stato di crisi in cui versa, possa essere appreso all'attivo, stante l'evidente deroga introdotta dal sesto comma del succitato articolo, anche oltre il limite del quinto di cui all'art. 545 c.p.c. e dei limiti regolati dal D.P.R. 180/1950 per il caso di cumulo tra cessione e pignoramento. L'avvio della procedura farà perdere effetto anche all'eventuale cessione (volontaria e/o forzosa) di quel trattamento, dato che l'art. 14 undecies L. 3/2012 include, con disposizione analoga a quella di cui all'art. 42, secondo comma, L.F., nel patrimonio oggetto di liquidazione anche i beni sopravvenuti all'apertura della stessa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)