Giudice di Pace di Palermo – Accoglibilità della domanda risarcitoria proposta da un soggetto che abbia intrattenuto con Alitalia S.p.a. in Amm. Straordinaria, a dichiarazione di insolvenza avvenuta, un rapporto contrattuale rimasto inadempiuto.

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Data di riferimento: 
22/02/2021

Giudice di Pace di Palermo, Sez. II civ., 22 febbraio 2021 – Giudice Daniela Liggio.

Alitalia S.p.a. in Amministrazione straordinaria – Dichiarazione di insolvenza – Rapporto contrattuale successivamente instaurato – Prenotazione di viaggi aerei e pagamento dei biglietti – Voli annullati causa Covid 19 – Soggetto acquirente – Diritto al risarcimento – Non necessità dell'insinuazione al passivo.

Non  può ritenersi ragionevole che il credito risarcitorio sorto nei confronti di una grande  impresa ammessa alla procedura di Amministrazione Straordinaria in base ad un rapporto contrattuale successivo alla dichiarazione di insolvenza di tale impresa, possa trovare tutela solamente con le forme dell'insinuazione al passivo in quanto una tale interpretazione svuoterebbe di significato la ratio sottesa alla disciplina introdotta dal D.L. 26/1979, convertito in L. 95/79, e prevista  da ultimo dal D.Lgs. 270/1999, che ha il principale scopo di ridare slancio all'impresa in crisi, evitandone il fallimento. Tale procedura, infatti, non può  rendere gravoso l'accesso alla giustizia da parte di tutti coloro che intendono intrattenere rapporti commerciali con una impresa che versi in quella situazione, in quanto gli stessi sarebbero altrimenti scoraggiati dall'assumere con essa vincoli giuridici  per il timore di vedere pregiudicati, nel caso di inadempimento da parte della stessa, i propri diritti [nello specifico, il Tribunale, in applicazione della disciplina dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione di cui all'art. 1463 c.c., ha accolto la domanda di un soggetto che, dopo aver prenotato dei viaggi aerei e pagato il prezzo dei biglietti, si è trovato nella condizione di veder annullati, per il sopravvenire della emergenza sanitaria da Covid 19 , i relativi voli in quanto  la compagnia aerea cui si era in precedenza rivolto, Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. in Amministrazione straordinaria, aveva ritenuto necessario sopprimerli, ed ha perciò condannato quell'impresa alla restituzione della somma che le era stata in precedenza versata. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25325.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: