Tribunale di Milano – Apertura immediata ai sensi dell’art. 2, comma 2, D.L. 347/2003 dell'amministrazione straordinaria, su domanda dei soci di minoranza di una società partecipata da amministrazioni pubbliche: considerazioni generali.
Tribunale Ordinario di Milano, Sez. II civ., 02 febbraio 2024 (data della pronuncia) – Giudice designato Francesco Pipicelli.
Società partecipata direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche statali - Composizione negoziata della crisi – Socio di maggioranza - Istanza di misure cautelari – Richiesta di inibitoria dell'apertura dell’amministrazione straordinaria ex art. 2, comma 2, D.L. 347/2003 – Accoglibilità perché anteriore all'entrata in vigore di quella disposizione – Esclusione – Fondamento.
Amministrazione straordinaria - Art. 2, comma 2, D.L. 23 dicembre 2003 n. 347 – Compatibilità sia col diritto unionale, sia col dettato costituzionale – Ragioni.
La circostanza che una procedura di composizione negoziata sia stata avviata con la richiesta di nomina di un esperto ai sensi dell'art. 12 C.C.I. anteriormente all'entrata in vigore dell’art. 2, comma 2, D.L. 23 dicembre 2003 n. 347 introdotto con il D.L. 18 gennaio 2024, n. 4 non può arrivare ad impedire al socio di minoranza di una società come “partecipata direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche statali” e avente carattere strategico per l'economia nazionale di richiedere l’apertura immediata, nella ricorrenza dei necessari presupposti (possesso congiunto, diretto o indiretto, di almeno il 30% delle quote societarie), della amministrazione straordinaria di quella società ai sensi di detta disposizione, ciò in quanto pur non essendone contemplata una retroattività in senso stretto, comunque, detto articolo – in fieri -, da un lato, testualmente prevede che in caso di apertura di quella procedura non possono essere “proseguite” domande di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza ai sensi del Codice della Crisi e, dall’altro lato, sancisce la necessaria archiviazione della domanda di nomina dell’esperto già depositata. Alla luce di tale previsione va pertanto rigettato in difetto del necessario presupposto del “periculum in mora” il ricorso mediante il quale si sia richiesto da parte del socio di maggioranza al Tribunale di inibire, anche in considerazione della attuale e pacifica operatività dell’art. 18, 4° comma, C.C.I., in sede di avvio di quella procedura concorsuale, al socio di minoranza, in difetto di un provvedimento giurisdizionale che accerti la sussistenza dei presupposti di legge per l’operatività dell’art. 2, 2° comma, D.L. 23 dicembre 2003 n. 347, di richiedere al Ministro delle attività produttive (oggi, Ministro delle Imprese e del Made in Italy) l’emissione del provvedimento di apertura dell’amministrazione straordinaria., nonché che imponga alla Camera di Commercio l'archiviazione della domanda ex art. 12 C.C.I. La mera proposizione di tale istanza da parte del socio di minoranza non può ritenersi che comporterebbe infatti alcun pregiudizio in quanto non verrebbe a inevitabilmente compromettere il percorso di risanamento avviato con la composizione negoziata, sia perché spetterebbe comunque all'Amministrazione Pubblica di sindacare la reale sussistenza dei presupposti per l'ammissione dell'impresa all'invocata procedura, sia perché la ricorrenza di uno stato di insolvenza e/o dei presupposti per l'A.S. potrebbe essere successivamente esclusa dal Tribunale in composizione collegiale cui spetta una decisione sul punto, con il conseguente prodursi dell'effetto previsto dall'art. 4, comma 1 bis, del D.L. 347, vale a dire di cessazione di quello previsto dall'art. 2, comma 2, con conseguente possibilità di ripresentazione, nei tempi e nei modi previsti dall’art. 17, comma 9, C.C.I. della domanda di composizione negoziata laddove in precedenza archiviata. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Al riguardo, non è dato neppure possibile ravvisare un reale contrasto fra la norma attributiva della legittimazione del socio di minoranza ad instare per l’amministrazione straordinaria e la normativa euro-unitaria, in quanto la negoziabilità della crisi opportunamente predicata a livello unionale non nega che gli Stati membri siano comunque liberi di decidere il novero di soggetti – pubblici e/o privati – creditori o soci, che possono chiedere l’attivazione delle ordinarie procedure di insolvenza; allo stesso tempo quella norma non sembra neppure in contrasto con i dettami costituzionali, sia perché non soltanto non espropria di prerogative l'organo gestorio, ma sembra ispirata alla tutela della impresa in senso oggettivo e delle prerogative della minoranza sociale, secondo un bilanciamento di valori che non appare irragionevole, soprattutto con riferimento ad imprese di carattere eminentemente strategico per l’economia nazionale, sia in quanto sembra costituire diretta attuazione dei principi costituzionali di cui all’art. 41 Cost., operando il bilanciamento tra i valori che tale disposizione sancisce, non essendo irragionevole in astratto un limite all’esercizio della libertà di iniziativa economica motivato da ragioni di evidente utilità sociale, come, ad esempio, la tutela dei livelli occupazionali e la conservazione dei complessi aziendali di rilevanza strategica generale e nazionale, da attuarsi in specie eventualmente mediante la procedura di A.S. (Pierluigim Ferrini – Riproduzione riservata)
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