Tribunale di Milano – Ricorso di gruppo per l'ammissione con riserva, ex art. 44, C.C.I. a concordato preventivo: improcedibilità possibile in caso di ammissione di una delle società facentene parte ad amministrazione straordinaria.
Tribunale di Milano, 29 febbraio 2024 – Pres. Rel. Laura De Simone, Giud. Sercio Rossetti e Luca Giani.
Ricorso di gruppo per l’accesso con riserva ex art. 44 CCII ad uno strumento di regolazione della crisi – Successiva ammissione di una società del gruppo all’amministrazione straordinaria – Improcedibilità, ex art. 2, comma 2, quarto periodo, della Legge Marzano, nei suoi confronti di quel ricorso – Contestuale possibile inammissibilità del ricorso verso le residue società – Conseguente rigetto anche della domanda di misure protettive contestualmente formulata – Fondamento.
Laddove, a fronte della presentazione al Tribunale da parte di un gruppo societario di una domanda ex 44 C.C.I. di accesso con riserva ad uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza (nella specifico, ex art. 284 C.C.I., a concordato preventivo di gruppo), da parte di una delle società che lo compongo sia stata presentata allo stesso tribunale istanza di accertamento del suo stato d'insolvenza, come da trasmissione dalla stessa fatta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy di una domanda di ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, il ricorso unitario come proposto diviene, ex art. 2, comma 2, quarto periodo, della Legge Marzano, L. 18 febbraio 2004, n. 39 “Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza”,così come modificato e integrato dall’art. 1 D.L. n. 4/2024, in ragione dell'ammissione di detta società a quella procedura, per essa improcedibile, mentre per le residue società rimaste in bonis il medesimo ricorso può risultare suscettibile d’essere dichiarato manifestamente inammissibile, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. a), C.C.I., ove finalizzato ad una soluzione unitaria della crisi per un gruppo che si accerti essersi, in ragione del venir meno di una realtà produttiva, sfaldato. In tal caso, essendosi il gruppo disgregato, anche la domanda di misure protettive proposta in sede di ricorso ex art. 44 C.C.I. non può trovare accoglimento non essendovi più patrimoni da conservare in funzione di una sinergia organizzativa da proteggere. (Pierluigi Ferini – Riproduzione riservata)
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