Tribunale di Mantova – Sovraindebitamento e procedura di liquidazione dei beni: inammissibilità della richiesta del debitore di sospensione degli effetti dell'ordine di pagamento già emesso dal concessionario ex art. 72 bis del D.P.R. 602/73.

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Data di riferimento: 
20/04/2021

Tribunale di Mantova, Ufficio Fallimenti, 20 aprile 2021 (data della pronuncia) – Giudice Delegato Mauro P. Bernardi.

Procedure di sovraindebitamento – Applicabilità dei principi previsti dalla legge fallimentare –  Concordato preventivo - Pignoramento  presso terzi – Trascrizione anteriore alla pubblicazione della  domanda  di concordato -  Ordinanza di assegnazione – Pronuncia parimenti  anteriore – Pagamento effettuato dal debitor debitoris – Legittimità – Procedura di liquidazione dei beni – Analogia - Ordine di pagamento ex art. 72 bis del D.P.R. n. 602 del 1973 – Emissione da parte  dell'Agenzia delle Entrate – Ritenute operate sullo stipendio - Sospensione ex art. 14 quinquies L.3/2012 – Inammissibilità.

Le procedure di sovraindebitamento ex L. 3/2012 hanno natura concorsuale, ragion per cui si deve ritenere che possano ad esse applicarsi i principi elaborati con riguardo a fattispecie analoghe disciplinate dalla legge fallimentare ed, in particolare, quelli concernenti il concordato preventivo, ove, secondo la giurisprudenza di legittimità, non trova applicazione il cd. "spossessamento" previsto in ambito fallimentare dagli artt. 42 e 43 L.F., con la conseguente previsione di inefficacia, ai sensi del successivo art. 44, dei pagamenti eseguiti dal debitore dopo la dichiarazione di fallimento, ma opera un diverso congegno in forza del quale il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale, onde si può  considerare  legittimo in tale contesto, salvo che non ricorra l'ipotesi di frode di cui all'art. 173 L.F., il pagamento effettuato dal debitor debitoris in esito ad un pignoramento presso terzi trascritto prima della pubblicazione della domanda di concordato preventivo, ove l'ordinanza di assegnazione di cui all'art. 533 c.p.c. sia anch'essa antecedente a detta pubblicazione, quantunque il pagamento venga invece effettuato successivamente ad essa [nello specifico, per analogia col concordato, il tribunale ha ritenuto non potesse trovare accoglimento, la domanda proposta in sede di ricorso di liquidazione dei beni ex art. 14 ter L. 3/2012 dal soggetto sovraindebitato, volta ad ottenere che il giudice disponesse l'interruzione, ai sensi del disposto dell'art, 14 quinquies, secondo comma, lettera b), delle trattenute operate sul suo stipendio dal datore di lavoro in esecuzione del pignoramento presso terzi promosso anteriormente nei di lui confronti dall'Agenzia delle Entrate-Riscossioni nelle forme di cui all’art. 72 bis del D.P.R. n. 602 del 1973, dovendosi la procedura esecutiva esattoriale ritenere già completamente esaurita con l'emissione dell'ordine di pagamento]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/25234#gsc.tab=0

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. III, 05 giugno 2020, n. 10820 https://www.unijuris.it/node/5266 e  Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 febbraio 2021, n. 3850 https://www.unijuris.it/node/5518]

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: