Tribunale di Livorno – Sovraindebitamento e piano del consumatore: legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1 bis, L. 3/2012 nella parte in cui non prevede la falcidia anche dei debiti per i quali il creditore abbia già ottenuto l'assegnazione.
Tribunale di Livorno, 30 marzo 2021 – Pres. Carlo Cardi, Rel. Luigi Nanni pieri.
Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Art. 8, comma 1 bis, L. 3/2012 - Debiti per i quali il creditore abbia già ottenuto l’assegnazione – Mancata previsione della possibile falcidia - Questione di legittimità costituzionale – Trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.
Stante che appare contrario a ragionevolezza ex art. 3 Cost. limitare, come da disposto dell'art. 8, comma 1 bis della legge 27 gennaio 2012 n. 3 come introdotto articolo 4 ter, comma 1, lettera d), del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di piano del consumatore, la possibilità di falcidia e ristrutturazione ai soli debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno e non estenderla anche ai debiti per i quali il creditore abbia già ottenuto, a seguito dell'esperimento di un pignoramento presso terzi, ordinanza di assegnazione di quota parte di quelli stessi trattamenti, va disposta l'immediata trasmissione degli atti del giudizio in corso alla Corte Costituzionale ai fini della valutazione della legittimità di quella disposizione, trattandosi di questione rilevante e non manifestatamente infondata. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/25219#gsc.tab=0
[con riferimento alla procedura di concordato preventivo, procedura concorsuale per molti versi analoga al piano del consumatore, nel corso della quale non operando alcuno “spossessamento” del debitore non può trovare applicazione, come in sede fallimentare, l'art. 44 L.F. e, quindi, non possono privarsi di efficacia le ordinanze di assegnazione anteriori rispetto alla iscrizione della domanda di concordato, onde restano validi e dovuti i pagamenti, effettuati anche successivamente, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 febbraio 2021, n. 3850https://www.unijuris.it/node/5518, come dalla Corte in questa occasione richiamata].