Corte Costituzionale (61/2021) – Sovraindebitamento: inammissibilità per insufficiente ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale delle questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 14 quater della L. 3/2012. come sollevate.
Corte Costituzionale, Sentenza 61/2021 del 08 aprile 2021 – Pres. Giancarlo Coraggio, Rel. Luca Antonini.
Sovraindebitamento - Procedura di accordo di composizione della crisi – Art. 14 quater L. 3/2012– Conversione della procedura di composizione in liquidazione - Ipotesi contemplate - Mancata previsione dell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'accordo – Questione di legittimità costituzionale – Corte Costituzionale - Insufficiente ricostruzione da parte del rimittente del quadro normativo e giurisprudenziale – Dichiarazione di inammissibilità.
Vanno dichiarate inammissibili per insufficiente ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale, con conseguente irrimediabile compromissione dell'iter argomentativo posto a fondamento delle valutazioni del rimettente in merito alla loro rilevanza e alla loro non manifesta infondatezza, le questioni, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., di legittimità costituzionale dell'art. 14 quater della L. 3/2012 nella parte in cui non prevede che i debitori possano richiedere la conversione della procedura di accordo di composizione della crisi in quella di liquidazione del patrimonio, oltre che nell'ipotesi di annullamento o di risoluzione dell'accordo con i creditori (o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore) come determinata da causa imputabile ai debitori, anche nel caso del mancato raggiungimento, per mero dissenso, dell’accordo con i creditori, in quanto dalla disamina più approfondita del dato normativo e nomofilattico emerge che è, per converso, ammessa la proposizione, con lo stesso ricorso, di domande (non già cumulative ma) subordinate aventi ad oggetto le diverse procedure volte al superamento della crisi da sovraindebitamento o comunque la modifica delle domande come proposte. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)