Tribunale di Ancona – Accordo di composizione della crisi omologato: considerazioni in merito a cessazione di diritto degli effetti, revoca d'ufficio o risoluzione a richiesta dei creditori, conversione in procedura di liquidazione dei beni.
Tribunale Ordinario di Ancona, Sez. II civ., 16 marzo 2021 – Giudice Delegato Maria Letizia Mantovani.
Sovraindebitamento - Accordo di composizione della crisi o piano del consumatore omologati – Cessazione di diritto - Revoca d'ufficio o risoluzione su richiesta dei creditori – Produzione di tali effetti - Ipotesi previste.
Sovraindebitamento - Accordo di composizione della crisi – Pubblicità della proposta e decreto di ammissione – Omologazione - Successivo mancato pagamento di crediti “qualificati” - Obbligatorietà dell'accordo per i creditori anteriori - Divieto di azioni esecutive per i creditori posteriori – Effetti che vengono meno.
Sovraindebitamento - Accordo di composizione della crisi – Piano del consumatore – Conversione giudiziale nella procedura di liquidazione dei beni - Presupposti perché si verifichi.
Ai sensi degli art. 11, comma 5, e 14 bis, comma 1, della legge 3/2012, l'accordo di composizione della crisi o il piano del consumatore omologati cessano di diritto di produrre effetti se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti “qualificati”, soggetti ad una tutela c.d. rafforzata, dovuti alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Dette procedure risultano altresì revocate d'ufficio dal giudice con decreto reclamabile innanzi al tribunale se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Diversamente, l'accordo e il piano possono essere risolti a seguito di apposita richiesta da parte di un qualche creditore laddove ricorrano le circostanze di cui agli artt. 14 e 14 bis, rispettivamente comma n. 2 e comma n. 2, lettera b) - vale a dire, se il proponente non adempia agli obblighi che si era assunto, le garanzie promesse non vengano costituite o l'esecuzione di quanto previsto divenga impossibile per ragioni non imputabili al debitore - e purché il ricorso venga, ai sensi dei commi n. 3 di quegli stessi articoli, proposto al tribunale «entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto». (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
In ordine alla cessazione per i creditori degli effetti dell'accordo di composizione della crisi sul presupposto giudizialmente accertato del mancato pagamento di altri crediti “qualificati”, cioè dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art.7, comma 1, terzo periodo. L. 3/2012 (per tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, per l'imposta sul valore aggiunto e per le ritenute operate e non versate), gli effetti che vengono meno ai sensi dell' art. 12, comma 4, sono quelli regolati dal comma 3, vale a dire l'obbligatorietà dell'accordo omologato per i creditori anteriori al momento di esecuzione della pubblicità della proposta e del decreto di ammissione alla procedura di cui all'art. 10, comma 2 e il blocco delle iniziative esecutive da parte dei creditori posteriori a tale momento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Oltre che nei casi di annullamento dell'accordo di composizione della crisi ex art. 14, comma 1, o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano per frode del proponente, la L. 3/2012 prevede la conversione giudiziale, su istanza del debitore o di uno dei creditori, di quei procedimenti, nella procedura di liquidazione dei beni (art. 14 quater), anche ove si versi in ipotesi di cessazione dell’efficacia dell’accordo o degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore dovute a fatti inattuativi determinati da cause imputabili al debitore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)