Tribunale di Bari – Effetti della successiva desistenza del P. M. dall'istanza di fallimento da lui proposta e conseguenze della sua mancata partecipazione all'udienza prefallimentare.
Tribunale Ordinario di Bari, Sez. IV civ. Ufficio Fallimenti, 15 febbraio 2021 (data della pronuncia) – Pres. Raffaella Simone, Rel. Michele De Palma, Giud. Nicola Magaletti.
Istanza di fallimento – Iniziativa del pubblico ministero ex art. 7 L.F. – Successiva rinuncia alla domanda proposta – Giudice – Decisione nel merito – Esclusione – Dichiarazione di non luogo a procedere – Pronuncia conseguente – Fondamento.
Istanza di fallimento – Iniziativa del pubblico ministero ex art. 7 L.F. – Successiva rinuncia alla domanda proposta – Giudice – Dichiarazione di non luogo a procedere – P.M. - Successiva riproposizione di quell'istanza - Ammissibilità.
Istanza di fallimento – Iniziativa del pubblico ministero ex art. 7 L.F. – Udienza prefallimentare – Mancata partecipazione – Irrilevanza ai fini della decisione.
Stante che anche nel caso in cui l’istanza di fallimento sia stata presentata dalla parte pubblica, e non solo nel caso la domanda sia proposta da un creditore, alla luce della riforma del 2006, il Tribunale non ha più la disponibilità in ordine alla tutela dell’interesse pubblico all’accertamento dello stato di insolvenza di un determinato imprenditore, disponibilità rimessa, per esplicita scelta legislativa, ai sensi degli artt. 6 e 7 L.F. a quei soli soggetti, si deve ritenere che il giudice possa pronunciarsi nel merito solo in presenza di un'iniziativa proposta da quelli ed a condizione che la domanda sia mantenuta ferma, cioè non venga poi rinunciata, onde in tale ultima ipotesi, in particolare laddove sia il P.M a revocarla, dovrà dichiarare il non luogo a provvedere sull’istanza di fallimento proposta. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
La rinuncia del PM non ha carattere definitivo, considerato che all’esito del procedimento, in ipotesi di desistenza, non si forma alcun giudicato, ragion per cui si deve ritenere che il ricorso possa successivamente essere dallo stesso riproposto (ovviamente ove ne siano i presupposti normativi), senza pregiudizio per gli interessi pubblicistici sottesi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
In coerenza con il generale principio secondo cui, ove la parte non si presenti all’udienza conclusiva del procedimento al fine di rappresentare al giudice le proprie istanze finali, vale la presunzione che la stessa abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate, si deve ritenere che, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, quando l’iniziativa sia stata assunta dal PM ex art. 7 L.F., affinché il Tribunale possa pronunciarsi nel merito è sufficiente che il ricorso sia stato ritualmente notificato all’imprenditore, sicché è irrilevante la mancata partecipazione della parte pubblica all’udienza prefallimentare, non potendosi trarre da una simile condotta alcuna volontà, anche solo implicita, di rinunciare o desistere all’istanza presentata. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25078.pdf
[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 27 febbraio 2020, n. 5312https://www.unijuris.it/node/5360; con riferimento alla terza: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 gennaio 2019 n. 643 https://www.unijuris.it/node/4546].