Tribunale di Busto Arsizio – Sovraindebitamento: ammissibilità della domanda di liquidazione del patrimonio proposta unitariamente da due coniugi, ma inaccoglibilità della richiesta di esclusione di alcuni beni e di prosecuzione di alcuni pagamenti.
Tribunale di Busto Arsizio, Sez. II civ., 18 marzo 2021 (data della pronuncia) – Giudice Marco Lualdi.
Sovraindebitamento – Liquidazione del Patrimonio – Istanza proposta unitariamente da due coniugi - Procedura familiare ex art. 7 bis l. 3/2012 – Ammissibilità – Criteri distintivi necessari da applicarsi – Separazione delle masse attive in particolare.
Sovraindebitamento – Liquidazione del Patrimonio – Domanda del debitore di esclusione dell'abitazione principale e dell'autovettura – Inaccoglibilità – Permesso di occupazione e uso solo transitori – Pagamento di un mutuo ipotecario gravante quell'immobile – Istanza di prosecuzione – Inammissibilità anche di quella richiesta – Fondamento.
Laddove marito e moglie, stante la sostanziale “equivalenza” del loro patrimonio, propongano congiuntamente una domanda di accesso alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter L. 3/2012, tale istanza si deve considerare ammissibile ai sensi del nuovo art. 7 bis di detta legge, così come introdotto dalla L. 176/2020, quando i due coniugi risultano conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Il deposito unitario non preclude però all’OCC la possibilità di rilevare ed evidenziare, distintamente e con riferimento ai singoli debitori, il compimento di eventuali atti in frode od, ancora, di procedere in modo separato all’indicazione delle cause del sovraindebitamento, unitamente alle valutazioni relative alla diligenza impiegata dai singoli debitori nell’assumere volontariamente le obbligazioni che hanno condotto alla crisi. Il liquidatore giudiziale, una volta che quella procedura risulterà aperta, dopo aver redatto l'inventario dei beni e predisposto il progetto di cui all'art. 14 octies con formazione di due distinti stati passivi, provvederà all'amministrazione e alla liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 novies mantenendo separate le due masse attive, come richiesto dal predetto art. 7 bis, terzo comma. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
La proposta di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L. 3/2012 impone sempre e comunque che contempli anche la cessione dell'immobile adibito ad abitazione del sovraindebitato, essendo tale esclusione prevista solo in caso di piano del consumatore o di accordo di composizione della crisi, salvo la possibilità per il giudice di differirla per il tempo necessario a consentire al debitore di reperire una nuova abitazione; così come, la proposta non può prevedere la possibilità della prosecuzione del pagamento del mutuo ipotecario che la riguardi, in quanto finirebbe per drenare risorse per adempiere integralmente ed in “prededuzione” al pagamento di un credito ipotecario che, in caso di incapienza del bene, vedrebbe il credito ipotecario residuo degradato al chirografo e soddisfatto secondo le regole della concorsualità. Quanto all'ulteriore richiesta del debitore di mantenere la disponibilità dell'autovettura in quanto strumento dichiarato necessario per l'esercizio dell'attività lavorativa, ma anche per le normali esigenze di vita, anche tale istanza non può trovare accoglimento stante il suo uso “promiscuo” e quindi l'impossibilità di determinarne e verificarne le modalità di utilizzo; anche a riguardo di quel bene potrà esserne consentito l'utilizzo provvisorio, ai sensi dell'art. 14 quinquies, lettera e), in attesa della sua acquisizione alla procedura secondo il programma predisposto dal Gestore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)