Tribunale di Rimini – Sovraindebitamento e domanda di liquidazione dei beni ex art. 14 ter L. 3/2012: circostanze irrilevanti ai fini dell'ammissione e istanze che non incidono sulla decisione del giudice.
Tribunale di Rimini, Sez. Fallimentare, 14 gennaio 2021 – Giudice Delegato Francesca Miconi.
Sovraindebitamento – Procedura di liquidazione dei beni – Circostanze ostative all'apertura – Ricorso sproporzionato al credito – Condanna per fatti di bancarotta - Eventi che non rilevano al fine dell'ammissione – Fatti che incideranno ad altri effetti solo in un successivo momento.
Sovraindebitamento – Procedura di liquidazione del patrimonio – Debitore - Indicazione dei beni necessari ai bisogni personali e della sua famiglia – Precisazione irrilevante – Quantificazione riservata al giudice.
Non risulta ostativa all'apertura di una procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter L. 3/2012 l'imputabilità al debitore istante di un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali, trattandosi di situazione che potrà incidere solo successivamente nel corso dell'eventuale procedimento, cui parteciperanno anche i creditori, di esdebitazione, come pure risulta irrilevante al fine dell'accesso alla liquidazione il fatto che lo stesso debitore, nella sua qualità di amministratore di società fallita, abbia patteggiato la pena in un procedimento penale per fatti di bancarotta fraudolenta, trattandosi in questo caso di circostanza sulla cui rilevanza sarà compito del liquidatore indagare, anche al fine di verificare la ricorrenza di atti revocabili compiuti negli ultimi cinque anni in frode ai creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
A differenza di quanto può avvenire in sede di procedura di accordo con i creditori o di piano del consumatore, non rileva, rispetto alla futura attività del liquidatore nel corso della procedura ex art. 14 ter L. 3/2012 e alla futura individuazione dell'attivo, la proposta del debitore [nello specifico, titolare di sola pensione] circa l'entità della destinazione dei suoi beni ai creditori, essendo riservata al giudice la determinazione del fabbisogno mensile necessario a lui e alla sua famiglia. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)