Tribunale di Ravenna - Sovraindebitamento e liquidazione del patrimonio: considerazioni in tema di domanda proposta da un soggetto che risulti socio illimitatamente responsabile di società di persone e in tema di esdebitamento.
Tribunale di Ravenna, Ufficio Fallimenti, 03 marzo 2021 (data della pronuncia) – G.D. Alessandro Farolfi.
Sovraindebitamento – Liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter l. 3/2012- Socio illimitatamente responsabile di società non fallibile – Domanda di accesso proposta in proprio - Successiva istanza prodotta per conto della società – Opportuno coordinamento tra le procedure.
Sovraindebitamento – Liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter l. 3/2012 – Esdebitazione – Effetto automatico conseguente all'adempimento – Esclusione - Necessaria attivazione del procedimento ex art. 14 terdecies.
Stante che attualmente le procedure di sovraindebitamento sono attivabili solo su istanza del debitore e che, in particolare, con riferimento alla procedura di liquidazione dei beni, l'art. 14 ter della L. 3/2012 non contempla un rinvio alle disposizioni di cui all'art. 147 e ss. L.F. in tema di estensione del fallimento, si deve ritenere che, nonostante la legge n. 176 del 18 dicembre 2020, di conversione del decreto legge 137 del 28 ottobre 2020, abbia (all' art. 4 ter) modificato, con effetto dal 25 dicembre 2020, il suddetto art. 14 ter introducendo dopo il comma 7 un nuovo comma, n. 7 bis, che prevede che “il decreto di apertura della liquidazione della societa' produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili”, risulta comunque necessario che il socio illimitatamente responsabile di una società di persone non fallibile, qualora il G.D. richieda, ritenendolo opportuno, che la sua domanda di accesso a quella procedura venga estesa anche alla società di persone di cui risulti essere socio [nello specifico, una piccola società in accomandita semplice non fallibile da tempo inattiva e priva di componenti attive da destinare ai creditori sociali], formuli una nuova istanza anche per conto di quella, cosicché le due procedure possano essere riunite. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
A differenza di quanto previsto in caso di accordo del debitore non fallibile sovraindebitato e di piano del consumatore, l'effetto esdebitativo non consegue automaticamente all'adempimento della procedura di liquidazione dei beni, ma discende da un futuro, eventuale ed autonomo procedimento di cui all'art. 14 terdecies L. 3/2012, in larga misura assimilabile al procedimento di esdebitazione di cui all'art. 142 e ss. L.F., in cui i creditori soddisfatti saranno chiamati ad interloquire. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25023.pdf