Tribunale di Roma – Sovraindebitamento e procedura di liquidazione dei beni: considerazioni in tema di trattenute a titolo di mantenimento, di nomina del liquidatore e di determinazione del compenso spettante ai patrocinatori del proponente.
Tribunale di Roma, Sez. XIV Fallimentare, 22 febbraio 2021 (data della pronuncia) – Giudice Claudio Tedeschi.
Sovraindebitamento – Procedura di liquidazione dei beni – Giudice - Somma da trattenersi - Ammontare necessario al debitore per il suo mantenimento – Fissazione – Considerazione degli effetti causati dalla pandemia da Covid 19 – Misura da rivedersi in futuro.
Sovraindebitamento – Procedura di liquidazione dei beni – Giudice – Nomina del liquidatore – Incarico conferito al soggetto già individuato quale gestore della crisi – Ammissibilità.
Sovraindebitamento – Procedura di liquidazione dei beni – Patrocinatori antistatari - Assistenza prestata nel corso del procedimento - Proponente – Istanza al giudice di quantificazione del compenso – Inaccoglibilità – Regole processuali da applicarsi.
In sede di decreto con cui dispone l'apertura della procedura di liquidazione dei beni di cui all'art. 14 ter della L.3/2012 per la composizione di una crisi da sovraindebitamento, che preveda la cessione ai creditori di alcuni cespiti immobiliari come analiticamente individuati nella relazione redatta dall’O.C.C., oltreché dei proventi e di ogni altro bene rientrante nel patrimonio del ricorrente, il giudice nel disporne il rilascio in favore del liquidatore designato stabilisce quale cifra il ricorrente è abilitato a trattenere per il proprio mantenimento [nello specifico, in costanza della perdurante pandemia da Covid 19, il giudice ha confermato l'importo che il ricorrente, in ragione dell’attività di istruttore di nuoto prestata, aveva potuto conseguire nell’ultimo anno in cui aveva potuto svolgerla, prima che tale attività venisse interdetta in ragione del fenomeno epidemiologico in atto che aveva cautelarmente imposto la chiusura degli impianti sportivi e delle piscine aperte al pubblico; ha però altresì precisato che per il futuro risulterà essere onere dell’O.C.C. verificare l’eventuale ripresa dell’attività lavorativa da parte del ricorrente e il conseguente ottenimento di risorse monetarie che dovranno essere acquisite alla liquidazione, secondo quanto previsto dall’art. 14 undecies della legge n. 3/2012, e che, in tale occorso, potrà procedersi alla ridefinizione della quota parte di quelle risorse da preferenzialmente devolvere alla salvaguardia dei bisogni primari individuali e familiari del ricorrente]. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
In sede di apertura della procedura di liquidazione di beni ex art. 14 ter L. 3/2012 può trovare adesivo recepimento la richiesta del proponente di designazione del liquidatore nella persona del legale già designato dall'Ordine degli Avvocati, all’uopo adito, quale gestore della composizione della crisi da sovra indebitamento, atteso che in punto di legittimità, al riguardo, nell’impianto normativo di riferimento non si riscontra situazione alcuna di incompatibilità. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Non può trovare accoglimento, onde su tale capo deve intervenire pronuncia di non luogo a provvedere, l'istanza con cui il ricorrente, in sede di domanda di accesso alla procedura di liquidazione dei beni, richieda al giudice di determinare, nel contesto del decreto di apertura, il compenso, da porsi a carico della massa, spettante ai patrocinatori antistatari per l’assistenza a lui prestata nel corso del relativo procedimento, atteso che una pronuncia di tale natura non rientra nel contenuto tipico del decreto previsto dall’art. 14 quinquies della L. 3/2012 e che, inoltre, come evidenziato dal giudice nomofilattico, la quantificazione giudiziale di tali emolumenti, afferenti il rapporto negoziale di patrocinio intercorso con l’assistito, deve, in difetto della relativa intesa convenzionale, seguire le regole processuali del rito di cognizione sommario ex art. 702 bis c.p.c. - se del caso anche quale forma di opposizione ex art. 645 c.p.c. ad eventuale ingiunzione giudiziale di pagamento - che così introduce il relativo procedimento speciale previsto dagli artt. 3, 4 e 14 del d. lgs. n. 150/2011 cui quello ex art. 14 ter L.3/2012 non può, in ipotesi, ritenersi equipollente. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[con riferimento alla facoltà di cui alla seconda massima, si fa presente che il tribunale ha precisato che una tale deduzione trova ragione di corroboro nelle previsioni del Codice della crisi e dell’insolvenza, ex d. l.vo n. 14/2019, che, all’art. 270, nel contesto della liquidazione controllata - denominazione che l’istituto assume in tale novellato sistema di disciplina - prevede che la relativa attività debba essere preferenzialmente curata proprio dall’O.C.C. autore della relazione di cui al precedente art. 269].
Provvedimento segnalato dall' Avv. Giovanni Enrico Arcieri.
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Tribunale di Roma 22 febbraio 2021 (1).pdf | 2.59 MB |