Corte di Cassazione (976/2021) – Concordato preventivo: facoltà per giudice di avvalersi di un ausiliario e legittimazione del P.M., in caso di domanda inammissibile, a richiedere il fallimento sia ai sensi dell'art. 162, che, successivamente, ex art. 7 L

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Data di riferimento: 
20/01/2021

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 gennaio 2021, n. 976 – Pres. Carlo De Chiara, Rel. Alberto Pazzi.

Domanda di concordato preventivo - Giudizio di inammissibilità ex art. 162, secondo comma, L.F. - Tribunale - Segnalazione dell’insolvenza al pubblico ministero -– Istanza di fallimento proposta da questi ai sensi dell'art 7, n. 2) L.F. - Ammissibilità – Fondamento – Legittimazione concorrente.

Domanda di concordato preventivo con riserva -  Nomina anticipata del commissario giudiziale   - Ricorso alla nomina di un ausiliario ex art. 68 c.p.c. - Ammissibilità.

Qualora la domanda di concordato preventivo sia dichiarata inammissibile, è legittima la segnalazione dell'insolvenza del proponente operata dal tribunale nei confronti del P.M., il quale, acquisita la "notitia decoctionis", ben può sollecitare la sua dichiarazione di fallimento, poiché la legittimazione a richiederlo ai sensi dell'art. 162 l.fall. non esclude quella prevista dall'art. 7, n. 2, l.fall., essendo il procedimento di concordato preventivo un "procedimento civile" ai sensi di quest'ultima norma. (Massima ufficiale) [nello specifico, il ricorrente aveva viceversa sostenuto, tesi che la Corte ha smentito, che la presentazione di una domanda di concordato preventivo si doveva ritenere limitasse la legittimazione del Pubblico Ministero a richiedere il fallimento alle modalità previste dall'art. 162 I. fall., rimanendogli invece precluso il ricorso alla disciplina generale prevista dall'art. 7, n. 2, I. fall., essendo  quello stesso stato parte ex art. 161, quinto comma, del procedimento concordatario ed avendo, pertanto, già avuto conoscenza diretta della situazione eventualmente rilevante ai fini della dichiarazione di insolvenza].       

Ancorché il procedimento concordatario preveda la nomina del commissario giudiziale – se del caso anticipata ex art. 161, comma 6, l.fall. – quale figura prestabilita di ausiliario, non è comunque precluso all'organo giudicante di fare ricorso al generale disposto dell'art. 68 c.p.c. per sopperire a peculiari esigenze che si presentino nel corso della procedura onde assicurarne il migliore sviluppo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile la nomina di un professionista capace di coadiuvare il tribunale nella fase successiva al deposito di una domanda di concordato preventivo). (Massima ufficiale)  

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24961.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: