Corte di Cassazione (2280/2021) – Partecipazione all'asta fallimentare da parte del socio unico della società di capitali che controlla la fallita: ammissibilità. Sanatoria della mancanza di autorizzazione al curatore a stare in giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 02 febbraio 2021, n. 2280 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Alberto Pazzi.
Vendita fallimentare - Socio unico della società controllante la fallita - Preclusione a partecipare - Esclusione– Fondamento.
Fallimento – Curatore – Partecipazione a un giudizio – Autorizzazione del giudice delegato – Presupposto richiesto – Mancanza – Possibile sanatoria ex tunc nel corso del processo – Condizione necessaria.
Nell'ambito della vendita fallimentare ex art. 107, comma 1, l. fall., il socio unico della controllante, tanto della fallita quanto dell'aggiudicataria, non può essere qualificato come debitore a cui rimane preclusa la partecipazione all'asta fallimentare, rilevando l'autonomia patrimoniale e la distinta personalità giuridica della società di capitali, quand'anche unipersonale, rispetto ai suoi soci o amministratori, ai quali non è riferibile il patrimonio nella titolarità dell'ente. (Massima ufficiale)
La mancanza di autorizzazione del giudice delegato al curatore perché intraprenda un giudizio, concernendo un'attività svolta nell'esclusivo interesse del fallimento procedente, è suscettibile di sanatoria con effetto ex tunc, anche mediante successiva autorizzazione nel corso del processo, purché l'inefficacia degli atti non sia stata nel frattempo già accertata e sanzionata dal giudice. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24922.pdf
[con riferimento alla seconda massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. VI civ. – 1, 23 giugno 2020, n. 12252https://www.unijuris.it/node/5267].