Tribunale di Biella - Apertura del concordato preventivo e potere del tribunale sulla formazione delle classi.
Tribunale di Biella, 23 aprile 2009 - Pres. Fornace - Est. Tetto.
Concordato preventivo - Dichiarazione del tribunale di apertura della procedura, previo positivo riscontro dei presupposti per l'ammissione - Classi di creditori - Valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi - Omessa previsione - Irragionevolezza - Questione di costituzionalità - Non manifesta infondatezza.
E' rilevante e non manifestamente infondata - per violazione dell'art. 3 Costituzione - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 163, primo comma, in relazione all'art. 162, secondo comma e all'art. 160, primo comma, lett. c) (come modificati dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169) del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non prevede che il tribunale dichiara aperta la procedura di concordato preventivo previa valutazione anche della correttezza della mancata suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei.
(Provvedimento, titolo e massima tratti, previa autorizzazione, dalla rivista on-line www.ilcaso.it )
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Tribunale di Biella 23 aprile 2009.pdf | 597.64 KB |