Tribunale di Forlì – Sovraindebitamento: liquidazione del patrimonio societario e modifiche introdotte dalla L. 176/2020 in termini di effetti nei confronti dei soci illimitatamente responsabili conseguenti all'apertura di quella procedura.
Tribunale Ordinario di Forlì, Sez. Civile, 07 gennaio 2021 – Giudice Barbara Vacca.
Sovraindebitamento – Procedura di liquidazione del patrimonio societario – Soci illimitatamente responsabili – Estensione automatica degli effetti dell'apertura – Tribunale competente – Condizioni richieste per l'accesso.
Sovraindebitamento – Procedura di liquidazione avente valenza collettiva – Stipendi e pensioni dei soci - Prelievi derivanti da pignoramenti presso terzi o cessioni volontarie – Falcidiabilità.
Con riferimento alla liquidazione dei beni, come regolamentata dall'art. 14 ter L. 3/2012 ed in particolare alla previsione di cui al nuovo comma 7 bis, come introdotto dalla L. 176/2020, entrata in vigore il 25/12/2020, il decreto di apertura della liquidazione della società sovraindebitata produce, analogamente a quanto previsto dall'art. 147 L.F. quanto all'estensione del fallimento, i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili anche se non richiedenti l'accesso a quella procedura, ragion per cui si deve ritenere che la competenza territoriale vada individuata in base a quella della società e che resti radicata davanti al medesimo tribunale con riferimento a tutti i soci cui gli effetti dell'apertura si estendono e ciò indipendentemente dal loro eventuale diverso luogo di residenza e si deve altresì ritenere che l'accertamento dei requisiti di ammissibilità, richiesti per l'accesso della società a quella procedura, vale a dire il non superamento delle soglie previste dall'art. 1 L.F., si estendano automaticamente ai singoli soci a prescindere dall'effettuazione di una specifica verifica circa la loro non assoggettabilità a fallimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
A seguito dell'apertura della procedura di liquidazione di una società avente valenza collettiva si deve ritenere che cessino i prelievi dallo stipendio e dalla pensione dei singoli soci illimitatamente responsabili, cui quella procedura venga estesa, derivanti da pignoramenti presso terzi o da cessioni volontaria del quinto, stante che l'opponibilità di quei prelievi agli altri creditori dovrà cedere rispetto all'apertura di una procedura concorsuale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24764.pdf
[con riferimento a quanto previsto dalla seconda massima, si fa presente che il Tribunale ha sottolineato che le modifiche introdotte con la L. 176/2020 hanno ora espressamente previsto la possibilità di falcidia dei debiti derivanti da contratti di finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio/pensione anche nelle proposte di accordo e di piano del consumatore, avallando quindi la prevalenza della procedura concorsuale e del principio del rispetto della par condicio rispetto alle iniziative individuali].