Trib. Busto Arsizio - Provvedimenti cautelari prefallimentari e sospensione della vendita di beni pignorati.

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Data di riferimento: 
28/07/2009

Tribunale di Busto Arsizio, 28 luglio 2009 - Pres. Limongelli - Est. Maria Eugenia Pupa.
Segnalazione degli Avv.ti Sergio Fabrizi, Filippo Canepa e Barbara Schiavo

Ricorso per dichiarazione di fallimento - Provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa - Sospensione della vendita di beni pignorati - Ammissibilità.

Nell'ambito del procedimento per dichiarazione di fallimento, è possibile disporre, ai sensi dell'art. 15, comma 8, legge fallimentare, la sospensione della vendita dei beni pignorati in una procedura esecutiva qualora appaia opportuno evitare la vendita di beni necessari alla prosecuzione dell'attività, per consentire la presentazione di un piano che potrebbe facilitare l'accesso dei lavoratori agli ammortizzatori sociali, ed appaia altresì opportuno preservare la par condicio creditorum in vista di un eventuale accertamento dello stato di insolvenza. (1) (fb) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti, previa autorizzazione, dalla rivista on.line www.ilcaso.it )

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]