Corte di Cassazione (25663/2020) – Opposizione allo stato passivo: necessità che l'opponente, laddove non li alleghi nuovamente, indichi almeno di quali documenti, già da lui anteriormente prodotti, intenda avvalersi.
Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 13 novembre 2020, n. 25663 – Pres. Maria Acierno, Rel. Antonio Pietro Lamorgese.
Fase di insinuazione al passivo - Documentazione in quella sede prodotta - Opposizione allo stato passivo - Indicazione specifica - Sufficienza – Giudice Delegato - Acquisizione d’ufficio dal fascicolo della procedura – Necessità.
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l'opponente, a pena di decadenza ex art. 99, comma 2, n. 4), l.fall., deve soltanto indicare specificatamente i documenti di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicché, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l'acquisizione dal fascicolo d'ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito. (Massima ufficiale)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24703.pdf
[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 ottobre 2020, n. 23138https://www.unijuris.it/node/5404].