Tribunale di Rimini – Sovraindebitamento: l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio non risulta consentito laddove il debitore sia privo di beni e intenda avvalersi solo del contributo offerto da un finanziatore esterno.
Tribunale di Rimini, Sez. Unica Civile, 08 dicembre 2020 – Giudice Delegato Silvia Rossi.
Sovraindebitamento – Liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012 – Debitore totalmente privo di beni – Messa a disposizione di finanza esterna – Inammissibilità.
Seppure l’accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter della L. 3/2012 non sia precluso al soggetto che risulti privo di beni immobili e di mobili, si deve ritenere che sia indispensabile che il debitore, per poter avere accesso a quella procedura, possa disporre di una qualche propria risorsa economica da ”liquidare “ e destinare ai creditori, quindi almeno di un reddito da lavoro o di pensione o di un qualche sussidio da mettere a disposizione dei creditori e che la “ finanza esterna” non possa avere spazio in quella particolare procedura di composizione della crisi, ma solo in quelle negoziali di sovraindebitamento, cioè l’accordo ed il piano del consumatore [nello specifico il Tribunale ha ritenuto che la somma messa a disposizione dal padre dell’istante, per euro 28.000,00, non potesse essere considerata bene proprio del debitore come tale rientrante nella nozione di “beni” di cui all’art. 14 ter e ss. L.3/2012 ed ha, perciò rigettato la domanda da questi proposta non disponendo lo stesso di alcun bene di un qualunque tipo]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24648.pdf
[cfr. in questa rivista: Tribunale di Bologna, Sez. IV civ. e delle Proc. Concorsuali, 04 agosto 2020 https://www.unijuris.it/node/5293]