Tribunale di Ancona – Crisi da sovraindebitamento e liquidazione del patrimonio: in assenza di una specifica previsione normativa si devono considerare inammissibili le domande di partecipazione presentate oltre il termine fissato dal Liquidatore.
Tribunale di Ancona, Sez. II civ., 14 novembre 2019 – G.D. Maria Letizia Mantovani.
Sovraindebitamento – Liquidazione del Patrimonio – Domande di partecipazione – Termine fissato dal Liquidatore – Proposizione di domanda tardive - Inammissibilità.
In sede di procedura per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento di liquidazione del patrimonio di cui agli artt. 14 ter e ss. Della L.3/2012, stante che la specifica normativa che la regolamenta non prevede una possibilità di quel tipo e che non può, in assenza dei presupposti di legge, procedersi all'applicazione analogica della normativa fallimentare, e stante che l'autonomia riconosciuta al Liquidatore gli consente, anche in considerazione delle esigenze della singola procedura, di fissare autonomamente ex ante il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla liquidazione, nonché di rivendicazione e di restituzione, si devono considerare inammissibili le domande dei creditori laddove presentate tardivamente. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24581.pdf
(Cfr in questa rivista anche Tribunale di Udine, 7 luglio 2020 https://www.unijuris.it/node/5374 )