Corte di Cassazione (26568/2020) – Scioglimento di contratti pendenti in sede di concordato preventivo: principi in tema di indennizzo, natura concorsuale dello stesso, presupposto e finalità dell'autorizzazione del G.D. e del tribunale.

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Data di riferimento: 
23/11/2020

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 novembre 2020, n. 26568 – Pres. Francesco A. Genovese, Rel.  Paola Vella.

Concordato preventivo – Omologazione della proposta – Riduzione quantitativa dei crediti – Definitività – Esistenza, entità e rango dei crediti ammessi e non – Credito indennitario ex art. 169 bis L.F. , in particolare - Giudizio ordinario - Accertamento da eseguirsi in quella forma.

Concordato preventivo – Proponente – Istanza di scioglimento di alcuni contratti – Indennizzo spettante alla controparte – Credito da considerarsi di natura concorsuale – Prestazioni legalmente rese dopo la presentazione della domanda - Prededuzione – Riconoscibilità  solo in tale caso.

Concordato preventivo – Proponente – Istanza di scioglimento di alcuni contratti – Presupposto necessario –  Momento di presentazione della domanda - Mancata completa esecuzione da parte di entrambi i contraenti.

Concordato preventivo – Proponente – Istanza di scioglimento di alcuni contratti – Necessario rispetto di  principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione – Autorizzazione del tribunale – Finalità di scongiurare ipotesi di abuso del diritto.

La sentenza di concordato preventivo passata in giudicato, per le particolari caratteristiche della procedura che ad essa conduce, determina un vincolo definitivo sulla riduzione quantitativa dei crediti, ma non comporta la formazione di un giudicato sull’esistenza, entità e rango (privilegiato o chirografario) di questi ultimi, né sugli altri diritti implicati nella procedura stessa, dovendosi accertare sempre nelle forme della cognizione ordinaria le ragioni creditorie vantate nei confronti del debitore in concordato. Le medesime conclusioni valgono anche per il credito indennitario, che al terzo contraente deve essere riconosciuto nel caso il debitore, in sede di ricorso per concordato o successivamente, si avvalga della facoltà riconosciutagli dall'art. 169 bis L.F. di sciogliersi dai contratti pendenti  - indennità che il debitore deve, se del caso, contemplare nel ricorso ai sensi dell' art. 161,comma 2, lett. b) L.F., ed eventualmente collocare in apposita classe , ex art. 160, comma 1, lett. c) L.F. - posto che, a differenza di quanto accade per le analoghe ipotesi in sede fallimentare (v. artt. 79 e 80 L.F.), la controversia sulla quantificazione dell’indennizzo va risolta in sede di cognizione ordinaria (ovvero in sede di accertamento del passivo del conseguente fallimento), mentre in sede concordataria, una volta esercitato il potere di concedere (o meno) l’autorizzazione allo scioglimento dal contratto, residua in capo al giudice solo il potere generale di ammettere in tutto o in parte i crediti contestati, senza pregiudizio per la pronuncia definitiva sulla loro sussistenza e quantificazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata). Al riguardo la Corte ha, nella circostanza, così  di conseguenza concluso:"In tema di concordato preventivo, l’accertamento con efficacia di giudicato circa l’esistenza, l’entità e il rango del credito relativo all’indennizzo cui ha diritto il terzo contraente che abbia subito lo scioglimento del contratto, a norma della L. Fall., art. 169-bis, va effettuato, come per tutti i restanti crediti concorsuali, nelle forme della cognizione ordinaria, fermo restando in capo al giudice delegato e al tribunale, in sede di omologazione, il potere di ammettere in tutto o in parte i crediti contestati, ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, ai sensi della L. Fall., art. 176". (Principio di diritto)

In tema di concordato preventivo, il credito relativo all’indennizzo dovuto per lo scioglimento del contratto a norma della L. Fall., art. 169-bis, ha natura concorsuale, in quanto va "soddisfatto come credito anteriore al concordato", anche quando la facoltà di scioglimento sia stata esercitata dal debitore successivamente al deposito del ricorso di cui alla L. Fall., art. 161, come chiarito con le modifiche apportate alla L. Fall., art. 169-bis, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, art. 8, convertito dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, avente sul punto natura sostanzialmente interpretativa. Infatti, tale ultima previsione ha altresì chiarito che la collocazione in prededuzione può essere riservata solo al credito derivante da eventuali prestazioni contrattuali eseguite "legalmente e in conformità agli accordi o agli usi negoziali, dopo la pubblicazione della domanda ai sensi dell’art. 161. (Principio di diritto)

A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, art. 8, comma 10, lett. a), convertito con modificazioni nella L. 6 agosto 2015, n. 22, art. 132, con il quale la locuzione "in corso di esecuzione", presente nella rubrica della L. Fall., art. 169 bis, è stata sostituita da quella "pendenti",  si deve ritenere che il legislatore abbia voluto, per risolvere un conflitto giurisprudenziale esistente, ricondurre in modo inequivocabile  la nozione di contratti "pendenti" di cui alla L. Fall., art. 169 bis, a quella di "rapporti pendenti "di cui alla L. Fall., art. 72 comma 1, con la conseguenza che, anche in sede di concordato preventivo, deve farsi riferimento a fattispecie negoziali che non abbiano avuto compiuta esecuzione da entrambe le parti al momento della presentazione della domanda di ammissione a quella procedura. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata). Riguardo a ciò la Corte ha espresso un ulteriore principio di diritto: "In tema di concordato preventivo, l’autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento dal contratto pendente, a norma della L. Fall., art. 169-bis, presuppone che, al momento della presentazione della domanda di concordato preventivo, esso non abbia avuto compiuta esecuzione da entrambe le parti, avuto riguardo alle prestazioni principali del sinallagma contrattuale; ne consegue che l’istituto non è applicabile ai contratti a prestazioni corrispettive in cui una delle parti abbia già compiutamente eseguito la propria prestazione (fattispecie relativa a contratto preliminare di compravendita in cui, prima del deposito del ricorso L. Fall., ex art. 161, il promissario acquirente aveva già versato l’intero prezzo, era stato immesso nella detenzione dell’immobile così che aveva promosso giudizio ex art. 2932 c.c., per ottenere la prestazione del consenso dell’altra parte alla stipulazione del contratto definitivo di compravendita)". 

"In tema di concordato preventivo, il giudice, ai fini del giudizio di ammissibilità della domanda di concordato preventivo, è tenuto, in linea con i principi della normativa unionale in tema di ristrutturazione preventiva, a verificare che il debitore, nel formulare un piano che contempli l’autorizzazione allo scioglimento dal contratto pendente, a norma della L. Fall., art. 169-bis, abbia agito conformemente ai principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, in modo da evitare che ne derivi un ingiusto pregiudizio a carico dell’altro contraente, con conseguente abuso dello strumento concordatario (fattispecie relativa a scioglimento dal contratto preliminare di compravendita in cui, prima del deposito del ricorso L. Fall., ex art. 161, il promissario acquirente aveva già versato l’intero prezzo, era stato immesso nella detenzione dell’immobile e aveva promosso giudizio ex art. 2932 c.c., subendo una quantificazione dell’indennizzo in misura corrispondente alla mera restituzione del prezzo versato, oggetto di falcidia concordataria nella misura dell’85%)" (Principio di diritto) [la Corte ha a tal fine sottolineato come la scelta del legislatore di sottoporre ad autorizzazione giudiziale il potere del debitore di sciogliersi dai contratti pendenti sia proprio funzionale all’esigenza di scongiurare che egli possa farli venir meno per ragioni opportunistiche, nel perseguimento di interessi esorbitanti da una corretta regolazione della crisi d’impresa, attraverso l’abuso dello strumento concordatario e come il controllo svolto in prima battuta dal giudice delegato, e successivamente dal tribunale, si inserisca all’interno di quella più ampia valutazione preordinata a verificare le condizioni di ammissibilità del concordato preventivo, prima fra tutte la fattibilità (tralatiziamente distinta in giuridica ed economica) del piano, non di rado fortemente condizionata proprio dallo scioglimento dei contratti in corso, e sia, in ultima analisi, diretta a tutelare l’interesse pubblicistico al regolare svolgimento, oltre che al buon esito, della procedura concorsuale]

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/24578#gsc.tab=0

[con riferimento alla prima massima, cfr in questa rivista. Cassazione civile, Sez. I, 08 gennaio 2019, n. 208 https://www.unijuris.it/node/4841 e Cassazione civile, sez. I, 14 Gennaio 2019, n. 641https://www.unijuris.it/node/4877]

 

[con riferimento alla terza massima, si sottolinea che la Corte, a conferma che anche in sede concordataria debba farsi riferimento a fattispecie negoziali che non abbiano avuto compiuta esecuzione da entrambe le parti, ha precisato come l'art. 97 del  Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza abbiano suffragato esplicitamente  tale interpretazione e che un'ulteriore conferma debba trarsi anche dal fatto che nella recente “Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo e del Consiglio” del 20 giugno 2019, entrata in vigore il 17 luglio 2019 e da recepire in linea di massima entro il 17 luglio 2021, non è dato rinvenire una disposizione analoga all'art. 169 bis L.F., e che ciò, per un verso, testimonia la cautela del legislatore unionale nell’estendere oltremodo il sacrificio dei diritti dei terzi nell’ambito delle pur favorite soluzioni di risanamento delle imprese, e, per altro verso, che ciò induce a interpretare restrittivamente e rigorosamente i maggiori "spiragli" lasciati aperti dalla normativa nazionale, in linea con il cd. obbligo di interpretazione conforme che deriva dal principio di leale cooperazione ex art. 4, par. 3, T.U.E.].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: