Corte d'Appello di Venezia – Piano di concordato che contempli un'offerta d'acquisto dell'azienda del proponente da parte di soggetto già affittuario: necessità che il decreto del tribunale ex art. 163 bis L.F. rispetti il criterio di competitività.
Corte d'Appello di Venezia, Sez. I civ., 14 giugno 2018 – Pres. Mario Bazzo, Rel. Alberto Valle, Giud. Paola De Francesco.
Concordato preventivo – Azienda già precedentemente concessa in affitto – Piano prevedente un'offerta di acquisto da parte dell'affittuario - Tribunale - Decreto contenente l'avviso di vendita - Criterio di competitività di cui all’art. 163 bis L.F. – Necessario rispetto.
Il criterio di competitività stabilito dall’art. 163 bis L.F. esige, in virtù dell'interesse pubblicistico che lo connota, che sia assicurata la parità di condizione tra tutti i soggetti interessati all'acquisto dell'azienda del soggetto proponente il concordato e ciò sia in fase di partecipazione alla gara, sia in fase di esecuzione degli obblighi e dell'esercizio dei diritti derivanti dall'aggiudicazione [nello specifico, l'avviso di vendita, come impugnato ex art. 26 L.F., non risultava ad avviso della Corte soddisfare tale requisito, pregiudicando in modo concreto effettivo l'interesse dei terzi all'acquisto dell'azienda, in quanto la proposta di concordato, con riferimento ad un contratto d'affitto della stessa stipulato poco prima del deposito della domanda di concordato, prevedeva che in caso di aggiudicazione ad un soggetto diverso dall'affittuario, soggetto interessato all'acquisto che aveva già formulato la sua offerta, l'aggiudicatario avrebbe dovuto rispettare sino alla sua naturale scadenza il contratto d'affitto in essere, salva la facoltà per gli organi della procedura concordataria di risolvere anticipatamente la locazione, ma si deve ritenere solo prima dell'indizione della gara e non anche ad aggiudicazione avvenuta. La Corte ha pertanto deciso nel senso dell'accoglimento del ricorso e annullato il decreto che aveva indetto la procedura competitiva in quanto aveva stabilito le modalità della vendita in modo conforme a quanto previsto dal proponente, con ciò mettendo i terzi che avrebbero inteso partecipare alla competizione in una condizione di minor favore]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)