Tribunale di Udine - Il privilegio del professionista nello studio professionale associato.

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Data di riferimento: 
06/12/2009

Tribunale di Udine, sezione civile, 06.12.2009

dott. Alessandra Bottan presidente, dott. Gianfranco Pellizzoni giudice rel.,dott. Francesco Venier giudice

L'opposizione allo stato passivo è fondata e va pertanto accolta, nell'ipotesi in cui il ricorrente professionista abbia dimostrato di aver svolto le attività per cui si controverte, personalmente, quale membro dello studio associato in favore della fallita. La prestazione professionale conferita allo studio associato rimane infatti riferibile al professionista o ai professionisti che se ne sono occupati e ciascun componente dello studio è legittimato a chiederne il pagamento in rappresentanza degli altri componenti dello studio, con effetti liberatori per il debitore, mentre il relativo credito gode del privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 2 cod. civ. (Francesco Gabassi - riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]