Corte di Cassazione (17615/2020) – La cessione da parte della curatela di un credito della società fallita per un prezzo minimo nella presupposizione della difficoltà di riscuoterlo non risulta invalida anche se seguita da una riscossione fruttuosa.
Corte di Cassazione, Sez. III civ., 24 agosto 2020, n. 17615 – Pres. Raffaele Frasca, Rel. Franco De Stefano.
Presupposizione – Situazione di fatto o di diritto obiettiva e certa – Presupposto indipendente dalla volontà delle parti condizionante il vincolo contrattuale.
Presupposizione – Circostanza accessoria ad un contratto – Presupposto che ne condiziona l'efficacia - Mancato verificarsi – Contraenti - Legittimazione all'esercizio del recesso.
Si ha presupposizione quando una determinata situazione di fatto o di diritto - comune ad entrambi i contraenti ed avente carattere obiettivo (essendo il suo verificarsi indipendente dalla loro volontà e attività) e certo - sia stata elevata dai contraenti stessi a presupposto condizionante il negozio, in modo da assurgere a fondamento, pur in mancanza di un espresso riferimento, dell'esistenza ed efficacia del contratto. (In applicazione del principio, la S.C. - riguardo ad una complessa vicenda concernente la cessione, da parte di una curatela fallimentare, di un credito di 10 milioni di dollari statunitensi verso l'Iraq per un prezzo minimo, poi seguita invece da una riscossione fruttuosa - ha escluso che la difficilissima recuperabilità del credito oggetto del contratto costituisse "presupposto inespresso" del negozio). (Massima ufficiale)
La presupposizione, non attenendo all'oggetto, né alla causa, né ai motivi del contratto, consiste in una circostanza ad esso "esterna", che pur se non specificamente dedotta come condizione ne costituisce, specifico ed oggettivo presupposto di efficacia, assumendo per entrambe le parti, o anche per una sola di esse - ma con riconoscimento da parte dell'altra -, valore determinante ai fini del mantenimento del vincolo contrattuale, il cui mancato verificarsi legittima l'esercizio del recesso.